| 110709 | |
| IDG760600029 | |
| 76.06.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| zampella eduardo
| |
| revocatoria fallimentare di atti a titolo oneroso con prestazioni
sproporzionate
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a app. napoli sez. iv 15 aprile 1969, n. 1186
| |
| Dir. giur., s. 3, an. 27 (1971), fasc. 3, pag. 460-472
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d313330
| |
| pratico
| |
| casistica
| |
| | |
| | |
| elemento essenziale della revocatoria fallimentare e' la sproporzione
notevole tra le prestazioni, quando si tratta di atti a titolo
oneroso. non e' necessaria la lesione "ultra dimidium" richiesta per
l' azione di rescissione. controversa e', invece, l' opponibilita' al
curatore fallimentare di una controdichiarazione da cui risulti un
corrispettivo maggiore di quello indicato dall' atto pubblico
(simulazione relativa). la giurisprudenza propende per la non
opponibilita', mentre la dottrina e' in genere di contrario avviso,
ritenendo opponibile la contro dichiarazione. infatti, questa
esulerebbe dall' ipotesi prevista dall' art. 1415 codice civile.
anche nella revocatoria fallimentare il curatore deve, normalmente,
provare lo stato d' insolvenza. tuttavia, nel caso in esame, al
curatore spetta soltanto la prova, libera e con i mezzi ordinari,
della notevole sproporzione tra le prestazioni. da questa discende la
presunzione dello stato d' insolvenza e della sua anteriorita' all'
atto revocando. il particolare sistema di presunzioni caratterizza e
distingue la revocatoria fallimentare da quella ordinaria. ulteriore
presunzione, suscettibile di prova contraria, e' la conoscenza dello
stato d' insolvenza da parte del terzo. in questa conoscenza dottrina
e giurisprudenza prevalenti considerano implicito l' elemento della
frode. la suddetta presunzione provoca l' inversione dell' onere
della prova dal fallimento (nella persona del curatore) a carico del
terzo.
| |
| art. 67 l. fall.
art. 1415 c.c.
art. 1448 c.c.
art. 5 l. fall.
| |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |