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110709
IDG760600029
76.06.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zampella eduardo
revocatoria fallimentare di atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate
nota a app. napoli sez. iv 15 aprile 1969, n. 1186
Dir. giur., s. 3, an. 27 (1971), fasc. 3, pag. 460-472
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313330
pratico
casistica
elemento essenziale della revocatoria fallimentare e' la sproporzione notevole tra le prestazioni, quando si tratta di atti a titolo oneroso. non e' necessaria la lesione "ultra dimidium" richiesta per l' azione di rescissione. controversa e', invece, l' opponibilita' al curatore fallimentare di una controdichiarazione da cui risulti un corrispettivo maggiore di quello indicato dall' atto pubblico (simulazione relativa). la giurisprudenza propende per la non opponibilita', mentre la dottrina e' in genere di contrario avviso, ritenendo opponibile la contro dichiarazione. infatti, questa esulerebbe dall' ipotesi prevista dall' art. 1415 codice civile. anche nella revocatoria fallimentare il curatore deve, normalmente, provare lo stato d' insolvenza. tuttavia, nel caso in esame, al curatore spetta soltanto la prova, libera e con i mezzi ordinari, della notevole sproporzione tra le prestazioni. da questa discende la presunzione dello stato d' insolvenza e della sua anteriorita' all' atto revocando. il particolare sistema di presunzioni caratterizza e distingue la revocatoria fallimentare da quella ordinaria. ulteriore presunzione, suscettibile di prova contraria, e' la conoscenza dello stato d' insolvenza da parte del terzo. in questa conoscenza dottrina e giurisprudenza prevalenti considerano implicito l' elemento della frode. la suddetta presunzione provoca l' inversione dell' onere della prova dal fallimento (nella persona del curatore) a carico del terzo.
art. 67 l. fall. art. 1415 c.c. art. 1448 c.c. art. 5 l. fall.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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