| la corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l' art. 15 comma 2
legge fallimentare, nella parte in cui non prevede l' obbligo del
tribunale di disporre la comparizione dell' imprenditore in camera di
consiglio, per l' esercizio del diritto di difesa. la corte ha
dichiarato incostituzionale anche l' art. 147 comma 2 stessa legge,
nelle parti in cui 1-non consente ai soci illimitatamente
responsabili l' esercizio del diritto di difesa, in camera di
consiglio; 2-nega al creditore interessato la legittimazione a
proporre istanza di fallimento di altri soci illimitatamente
responsabili. il problema e' d' individuare gli effetti delle due
pronunzie sul diritto di difesa, nei modi in cui si atteggia, nel
processo fallimentare, e nei confronti dell' imprenditore individuale
e nei confronti dell' imprenditore sociale (insieme coi soci
illimitatamente responsabili). nel primo caso, la garanzia della
difesa non limita i poteri inquisitori del giudice, ma si risolve
nell' obbligo del giudice di assicurare il contraddittorio del
debitore. nel secondo caso, la garanzia della difesa e' relativamente
semplice nella istruzione della procedura di fallimento delle
societa' per azioni e delle societa' di persone iscritte nel registro
di cancelleria. al contrario, per quanto attiene alle societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice non iscritte, la mancanza
dell' atto costitutivo pone il tribunale alla merce' della volonta'
di collaborazione dei soci. se questa manca e quando l' iniziativa
del fallimento non muove dai soci, l' istruzione deve svolgersi,
prima che sull' insolvenza, sull' individuazione della societa' e dei
soci. e' auspicabile percio' la pronunzia d' illegittimita' del comma
1 art. 147.
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