Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


110710
IDG760600030
76.06.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
andrioli virgilio
il diritto di difesa nelle procedure dichiarative di fallimento
Dir. giur., s. 3, an. 27 (1971), fasc. 4, pag. 481-496
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3136
teorico-sistematico
formale
la corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l' art. 15 comma 2 legge fallimentare, nella parte in cui non prevede l' obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell' imprenditore in camera di consiglio, per l' esercizio del diritto di difesa. la corte ha dichiarato incostituzionale anche l' art. 147 comma 2 stessa legge, nelle parti in cui 1-non consente ai soci illimitatamente responsabili l' esercizio del diritto di difesa, in camera di consiglio; 2-nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili. il problema e' d' individuare gli effetti delle due pronunzie sul diritto di difesa, nei modi in cui si atteggia, nel processo fallimentare, e nei confronti dell' imprenditore individuale e nei confronti dell' imprenditore sociale (insieme coi soci illimitatamente responsabili). nel primo caso, la garanzia della difesa non limita i poteri inquisitori del giudice, ma si risolve nell' obbligo del giudice di assicurare il contraddittorio del debitore. nel secondo caso, la garanzia della difesa e' relativamente semplice nella istruzione della procedura di fallimento delle societa' per azioni e delle societa' di persone iscritte nel registro di cancelleria. al contrario, per quanto attiene alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice non iscritte, la mancanza dell' atto costitutivo pone il tribunale alla merce' della volonta' di collaborazione dei soci. se questa manca e quando l' iniziativa del fallimento non muove dai soci, l' istruzione deve svolgersi, prima che sull' insolvenza, sull' individuazione della societa' e dei soci. e' auspicabile percio' la pronunzia d' illegittimita' del comma 1 art. 147.
art. 15 l. fall. art. 147 l. fall. art. 217 l. fall. art. 136 c.p.c. art. 24 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati