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Documento


110721
IDG760600041
76.06.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de cupis adriano
precisazioni sulla buona fede nell' assicurazione
Dir. giur., s. 3, an. 27 (1971), fasc. 5, pag. 625-632
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d316
teorico-sistematico
formale
anzitutto la buona fede viene in considerazione, rispetto all' assicurazione, nella fase di formazione del contratto, dove assume un' importanza particolare. l' obbligo di buona fede grava sull' assicurando in misura maggiore che per altri contratti, concretandosi in obbligo di piena e leale collaborazione e in rigoroso obbligo d' informazione. l' obbligo di buona fede si estende, nell' assicurazione, alla fase di svolgimento del rapporto, dopo la conclusione del contratto. anche qui assume importanza particolare, rispetto agli altri contratti. l' alea, propria del contratto di assicurazione, comporta l' esigenza di una lealta' atta ad impedire l' alterazione dell' equilibrio contrattuale corrispondente alla stessa alea. l' obbligo di buona fede comprende, in questa fase, l' obbligo di avviso concernente il rischio e il sinistro. inoltre comprende il c.d. obbligo di salvataggio, consistente nel far quanto possibile per evitare o diminuire il danno. per quanto riguarda l' assicuratore, l' obbligo di buona fede gli impone di non deludere la fiducia dell' assicurato nel pagamento al verificarsi dell' evento ipotizzato.
art. 1337 c.c. art. 1892 c.c. art. 1890 c.c. art. 1898 c.c. art. 1913 c.c. art. 1915 c.c. art. 1914 c.c. art. 1918 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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