| l' a. si propone di analizzare la questione dei limiti della
risarcibilita' del danno con specifico riferimento alla distinzione
fra danno diretto e indiretto. il problema si pone perche' il secondo
(che, pur derivando eziologicamente dall' evento, si verifica quale
conseguenza di una catena causale suscettibile di essere influenzata
ed interrotta), e' legislativamente irrisarcibile, secondo l' art.
1223 del codice civile. gli artt. 40 e 41 del codice penale, che
contengono i principi generali in tema di causalita', sono delle
norme di difficile interpretazione: contengono, pero', una
delimitazione delle condizioni necessarie dell' evento, che possono
essere infinite. la serie causale puo' essere interrotta, pero', da
un fatto estraneo: se esso non viene usato in questo senso, allora si
ha la trasformazione del danno da diretto in indiretto e come tale
non risarcibile. si deve, cioe', guardare alla evitabilita' dell'
evento dannoso: se esso era evitabile mediante un' azione o un'
omissione che non e' stata posta in essere, allora senza dubbio ci
troviamo di fronte ad un danno non risarcibile.
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