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111398
IDG770602164
77.06.02164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
geri vinicio
ancora del danno indiretto per mancata interruzione del nesso causale
Assic., an. 42 (1975), fasc. 2, pt. 1, pag. 14-30
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31650; d3070
pratico
formale
l' a. si propone di analizzare la questione dei limiti della risarcibilita' del danno con specifico riferimento alla distinzione fra danno diretto e indiretto. il problema si pone perche' il secondo (che, pur derivando eziologicamente dall' evento, si verifica quale conseguenza di una catena causale suscettibile di essere influenzata ed interrotta), e' legislativamente irrisarcibile, secondo l' art. 1223 del codice civile. gli artt. 40 e 41 del codice penale, che contengono i principi generali in tema di causalita', sono delle norme di difficile interpretazione: contengono, pero', una delimitazione delle condizioni necessarie dell' evento, che possono essere infinite. la serie causale puo' essere interrotta, pero', da un fatto estraneo: se esso non viene usato in questo senso, allora si ha la trasformazione del danno da diretto in indiretto e come tale non risarcibile. si deve, cioe', guardare alla evitabilita' dell' evento dannoso: se esso era evitabile mediante un' azione o un' omissione che non e' stata posta in essere, allora senza dubbio ci troviamo di fronte ad un danno non risarcibile.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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