| l' a., dopo aver evidenziato come il contratto preliminare crei
semplicemente l' obbligazione di prestare il consenso ad un
successivo atto di trasferimento, esamina il rapporto tra contratto
preliminare unilaterale e contratto preliminare bilaterale, patto d'
opzione, patto di prelazione, promessa di mutuo, e preliminare di
accollo di mutuo soffermandosi in modo particolare sull' impegno a
stipulare il c.d. atto pubblico riproduttivo. a tal riguardo sostiene
che il rogito non costituisce fonte normativa di produzione degli
effetti negoziali perseguiti dalle parti ma e' un atto esecutivo e
rappresenta il termine iniziale di efficacia dell' accordo intercorso
fra le parti.
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