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| IDG770600703 | |
| 77.06.00703 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| loreto fernando, piccinini bruno
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| ricorsi in materia di prestazioni a carico delle assicurazioni
generali obbligatorie gestite dall' i.n.p.s.
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| Riv. it. prev. soc., an. 29 (1976), fasc. 5, pag. 623-647
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d750
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| teorico-sistematico
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| formale
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| l' a. rileva come i ricorsi in materia di prestazioni a carico delle
assicurazioni generali obbligatorie erogate dall' i.n.p.s. sono
considerati dei ricorsi atipici. essi hanno natura strettamente
amministrativa e sono procedimenti che investono il rapporto di cui
si chiede la qualificazione nella sua globalita'. l' a. e' del parere
che il decreto del presidente della repubblica n. 1199 del 1911 non
sia da applicarsi a questo tipo di ricorso in quanto tale normativa
si riferisce esclusivamente ai ricorsi amministrativi riguardanti l'
ambito dell' amministrazione statale. la potesta' decisoria di tali
ricorsi e' devoluta ai c. d. comitati, organi collegiali nei quali si
attua la formula organizzatoria della rappresentativita'. qualunque
persona capace di agire in ordine al rapporto contestato puo'
proporre ricorso. l' a. ritiene che la presentazione del ricorso non
sia soggetta ad alcuna decadenza o preclusione. oggetto del ricorso
e' un rapporto giuridico. l' attivita' amministrativa, nello
svolgimento dei procedimenti di tali ricorsi, consiste, previa
valutazione delle circostanze dedotte dall' istante o d' ufficio,
nell' accertamento della esistenza delle condizioni previste dalla
legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione
previdenziale. il potere dell' autorita' denegante di primo grado nel
corso del procedimento amministrativo di ricorso e' un potere di
autoimpugnativa. tale potere si risolve in un annullamento ex officio
dell' atto viziato in quanto non conforme al pubblico interesse.
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| d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199
d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639
art. 443 c.p.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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