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111961
IDG770600763
77.06.00763 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
liso francesco
osservazioni sulla mora del creditore nel rapporto di lavoro
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 26 (1972), fasc. 3, pag. 1062-1092
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74; d305302
l' a., dopo aver individuato i casi in cui puo' verificarsi in concreto la "mora accipiendi" nel rapporto di lavoro subordinato, mette in luce la diffidenza tra mora del creditore in generale, la cui disciplina si fonda sulla permanenza dell' obbligo in capo al debitore, e mora del creditore nel rapporto di lavoro ove, viceversa, il prestatore ottiene la liberazione col semplice trascorrere del tempo senza che a tal fine egli debba svolgere una particolare attivita'. viene poi affrontato il problema degli effetti che la mora credendi produce nel rapporto di lavoro. a tal proposito l' a., dopo aver criticato la tesi secondo cui il datore sarebbe tenuto al risarcimento del danno (equivalente all' intera retribuzione che al prestatore sarebbe spettata per il periodo non lavorato), afferma che durante la mora permane l' obbligo della retribuzione in capo al datore di lavoro. nel rapporto di lavoro, infatti, la mora si presenta, nella sua dimensione rilevante, come continuo rifiuto della prestazione di lavoro, si' che non avrebbe alcun significato parlare di impossibilita' della prestazione. infatti essendo la prestazione continuativa, l' obbligo di eseguirla non verrebbe mai meno di fronte alla persistente mancanza di cooperazione creditoria. concludendo l' a. nega che l' art. 18 dello statuto dei lavoratori faccia riferimento ad una situazione di "mora credendi".
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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