| l' a., dopo aver fissata la nozione di "limitation" ed aver accennato
ai suoi rapporti con la praescriptio, si occupa del suo sviluppo
storico, del suo fondamento, del suo inizio, della sua interruzione,
della sua rilevabilita'. viene poi operato un raffronto con il
diritto italiano e si mettono in luce le affinita' esistenti tra
limitation e prescrizione anche se la prima estingue il remedy mentre
il nostro istituto estingue il diritto. l' a. si occupa infine di
quale diritto sia applicabile nel caso di conflict of laws e del
raffronto tra limitation, che e' un istituto del common law, e due
istituti tipici dell' equity: il lacmes e la acquiescence. il primo
consiste nel non far valere il diritto per un periodo
sproporzionatamente lungo, pur conoscendo l' esistenza del diritto
medesimo, cosicche' la controparte puo' ritenere che l' avente
diritto abbia rinunciato all' impugnativa, e si riferisce, invece che
all' elemento pubblicistico della certezza alla condotta delle parti,
avuto riguardo alle circostanze. il secondo non ha alcun rapporto col
decorso del tempo; esso, infatti, si verifica allorquando taluno che
era in condizioni di opporsi, resta inerte, e coscientemente permette
che la controparte assuma un' obbligazione, con la convinzione che l'
avente diritto gli ha dato in certo qual modo l' autorizzazione a
modificare la propria posizione.
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