Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


112040
IDG770400689
77.04.00689 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
borrelli gaetano
i rapporti tra stato e chiesa alla luce della costituzione italiana
Idea, an. 32 (1976), fasc. 12, pag. 25-27
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d942; d04003
l' a. esaminando l' art. 7 della costituzione rileva come esso escluda sia la possibilita' di un qualsiasi ritorno ad un sistema di politica ecclesiastica, ispirata ad un criterio di giurisdizione diretta dello stato sulla chiesa, sia la possibilita' che l' autorita' statale possa, in qualunque forma, essere sottoposta ad una finalita' ultraterrena. secondo l' a. questa norma costituzionale ha creato un punto di equilibrio, che permette di conciliare sia le posizioni dello stato che quelle della chiesa. con il secondo comma inoltre si e' voluto espressamente richiamare i patti lateranensi quale strumento operativo stabile cui deve riferirsi lo stato per regolare i suoi rapporti con la chiesa. l' a. tuttavia avverte la necessita' che si addivenga ad una revisione consensuale di quelle norme che, per essere sorte in un clima politico diverso, non si conciliano piu' con il diritto alla liberta' religiosa. quest' ultimo ha, per l' a., un contenuto positivo, pertanto per la sua tutela e' necessario che si stabilisca un collegamento fra l' ordinamento dello stato e quello delle istituzioni religiose e tra queste, in special modo, con la chiesa cattolica. pertanto, secondo l' a., il fatto che il legislatore abbia previsto una tutela penale difforme per le offese alla religione cattolica da quella delle altre religioni non significa non riconoscere il valore assoluto della liberta' religiosa ma soltanto evidenziare il riconosciemnto del ruolo svolto dalla religione cattolica. per l' a. quindi sono ancora valide le ragioni della specifica tutela penale alla religione cattolica predisposte dal legislatore del 1930.
Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA



Ritorna al menu della banca dati