| l' a. esaminando l' art. 7 della costituzione rileva come esso
escluda sia la possibilita' di un qualsiasi ritorno ad un sistema di
politica ecclesiastica, ispirata ad un criterio di giurisdizione
diretta dello stato sulla chiesa, sia la possibilita' che l'
autorita' statale possa, in qualunque forma, essere sottoposta ad una
finalita' ultraterrena. secondo l' a. questa norma costituzionale ha
creato un punto di equilibrio, che permette di conciliare sia le
posizioni dello stato che quelle della chiesa. con il secondo comma
inoltre si e' voluto espressamente richiamare i patti lateranensi
quale strumento operativo stabile cui deve riferirsi lo stato per
regolare i suoi rapporti con la chiesa. l' a. tuttavia avverte la
necessita' che si addivenga ad una revisione consensuale di quelle
norme che, per essere sorte in un clima politico diverso, non si
conciliano piu' con il diritto alla liberta' religiosa. quest' ultimo
ha, per l' a., un contenuto positivo, pertanto per la sua tutela e'
necessario che si stabilisca un collegamento fra l' ordinamento dello
stato e quello delle istituzioni religiose e tra queste, in special
modo, con la chiesa cattolica. pertanto, secondo l' a., il fatto che
il legislatore abbia previsto una tutela penale difforme per le
offese alla religione cattolica da quella delle altre religioni non
significa non riconoscere il valore assoluto della liberta' religiosa
ma soltanto evidenziare il riconosciemnto del ruolo svolto dalla
religione cattolica. per l' a. quindi sono ancora valide le ragioni
della specifica tutela penale alla religione cattolica predisposte
dal legislatore del 1930.
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