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Documento


112278
IDG770600949
77.06.00949 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
oppo giorgio
responsabilita' patrimoniale e nuovo diritto di famiglia
conferenza tenuta al consiglio dell' ordine degli avvocati e procuratori di pordenone il 12 marzo 1976
Riv. dir. civ., an. 22 (1976), fasc. 2, pt. 1, pag. 105-128
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3056; d301
teorico-sistematico
formale
individuati, in via preliminare, i beni comuni aggredibili dal creditore del singolo coniuge, si afferma che i beni caduti in comunione non costituiscono un patrimonio di destinazione. da cio' consegue che il creditore puo' assoggettare a garanzia delle proprie ragioni tutti i beni della comunione provocando l' intervento congiunto di entrambi i coniugi. e' comunque da ritenere che la comunione sia vincolata all' obbligazione contratta dal singolo coniuge solo se l' obbligazione deriva da atto di ordinaria amministrazione o corrisponde all' interesse della famiglia. diversamente il coniuge risponde col proprio patrimonio in cui rientra la sua quota dei beni in comunione.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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