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112287
IDG770600958
77.06.00958 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
persiani mattia
il cosiddetto rischio precostituito a una svolta?
Sicur. soc., (1975), fasc. 2-3, pag. 189-201
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7031; d3160
pratico
formale
anche la corte di cassazione, emettendo un' ordinanza di rimessione alla corte costituzionale degli artt. 1886 e 1895 del codice civile, ritiene ormai che la nozione di rischio, propria del contratto di assicurazione privata, non possa essere utilizzata nel campo della previdenza sociale, posto che, per alcune forme di tutela previdenziale, e' irrilevante che un rischio si sia o no gia' verificato, mentre per altre l' inesistenza del rischio o addirittura l' impossibilita' del suo verificarsi non esclude l' obbligo della contribuzione previdenziale. va quindi definitivamente ribadito che sussiste il diritto a pensione d' invalidita', nel concorso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, anche quando l' invalidita' si sia verificata precedentemente all' inizio di un' attivita' lavorativa retribuita o al completamento degli altri requisiti.
art. 38 cost. art. 1886 c.c. art. 1895 c.c. art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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