Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


112296
IDG770600970
77.06.00970 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gomez paloma enrico
intervento alla tavola rotonda "il nuovo processo del lavoro": un fallimento o solo un rodaggio travagliato?, roma, 6 giugno 1975
Sicur. soc., (1975), fasc. 4-5, pag. 354-362
d761; d4193; d750; d15124
critico-sociologico
formale
e' ben vero che con l' entrata in vigore dell' art. 57 della legge n. 153 del 1969, il quale esonera il lavoratore dalle spese in caso di soccombenza nelle cause previdenziali, si e' avuto un aumento delle domande giudiziarie, ma e' del pari vero che non si e' trattato, salvo eccezioni che non costituiscono peraltro novita', di liti temerarie e infondate. la norma non ha favorito una litigiosita' avventata, offrendo invece alla parte piu' debole, cioe' al lavoratore, la possibilita' di tutelare compiutamente i propri diritti previdenziali. con l' art. 7 della legge n. 533 del 1973, il decorso del termine ivi previsto comporta la reiezione della domanda e la perdita del potere decisionale da parte dell' inps. in altri termini, il legislatore ha sostituito alla previsione del silenzio-inadempimento quella del silenzio-rifiuto.
art. 57 l. 30 aprile 1969, n. 153 art. 7 l. 11 agosto 1973, n. 533
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati