Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


112297
IDG770600971
77.06.00971 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
miani canevari fabrizio
intervento alla tavola rotonda "il nuovo processo del lavoro": un fallimento o solo un rodaggio travagliato?, roma, 6 giugno 1975
Sicur. soc., (1975), fasc. 4-5, pag. 362-368
d761; d4193; d750
pratico
formale
secondo l' art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nelle procedure amministrative per il conseguimento delle prestazioni previdenziali non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi. l' ampia dizione rende indubbia la volonta' del legislatore di evitare possibili interpretazioni restrittive per ogni caso di difformita' delle domande e dei ricorsi rispetto ai modelli previsti dalle varie leggi speciali che regolano la materia. l' art. 443 nuovo testo del codice di procedura civile stabilisce che la domanda giudiziale puo' essere proposta anche se i procedimenti amministrativi non si sono esauriti. la norma innova la precedente disciplina: fra l' altro, si deve ritenere che la disposta sospensione del processo rientra nei poteri del giudice esercitabili d' ufficio soltanto nella prima udienza di discussione, sicche' il mancato esaurimento del procedimento amministrativo, non rilevato in limite, non potrebbe costituire motivo di impugnazione.
art. 8 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 443 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati