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Documento


112298
IDG770600972
77.06.00972 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
casciaro giovanni
intervento alla tavola rotonda "il nuovo processo del lavoro": un fallimento o solo un rodaggio travagliato?, roma, 6 giugno 1975
Sicur. soc., (1975), fasc. 4-5, pag. 369-378
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d761; d4193
pratico
formale
l' art. 429 nuovo testo del codice di procedura civile non e' applicabile al credito di pensione, che non puo' essere riportato alla nozione tecnica di credito di lavoro. sembra comunque possibile applicare al credito di pensione il disposto dell' art. 1224 del codice civile. ovviamente, occorre un' espressa istanza di parte, la quale dovra' allegare e provare l' entita' della svalutazione monetaria, non potendo il giudice avvalersi d' ufficio dello strumento di determinazione sommaria del danno predisposto dal legislatore con il riferimento a dati dell' istat.
art. 429 c.p.c. art. 1224 c.c. art. 150 disp. att. c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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