| l' opposizione di terzo suscita una serie di problemi che investono
l' istituto nella sua ragion d' essere e che possono sintetizzarsi
nell' antinomia fra l' art. 404 codice di procedura civile e l' art.
2909 codice civile, il quale stabilendo che il passaggio in giudicato
della sentenza "fa stato" soltanto fra le parti, sembrerebbe
escludere qualsiasi efficacia "ultra partes" della sentenza e quindi
negare una benche' minima giustificazione all' istituto in esame. l'
a. supera la presunta antinomia fra i 2 articoli affermando che la
norma contenuta nell' art. 1909 codice civile serve solo a sancire
che le parti, ottenuta la sentenza, non possono piu' adire il giudice
chiedendo una nuova pronuncia sulla stessa materia del contendere. ma
tale divieto di accedere di nuovo al giudicato e' diretto soltanto
alle parti, agli eredi ed agli aventi causa: ai soli soggetti cioe'
per i quali la sentenza diviene definitiva. per i terzi, invece, la
possibilita' di adire il giudice e' sempre aperta con il mezzo,
appunto, dell' opposizione di terzo. cio' premesso l' a. rileva come
sussista una stretta interdipendenza tra problematica dell' efficacia
"ultra partes" della sentenza e rispetto del principio del
contraddittorio. afferma che sia l' opposizione di terzo ordinaria
(art. 404 comma 1 codice di procedura civile) che l' opposizione di
terzo revocatoria (art. 402 comma 2 codice procedura civile) hanno
un' importanza determinata per assicurare la tutela del diritto di
difesa e del principio del contraddittorio, in un sistema che
consente il manifestarsi dell' efficacia delle sentenze anche nei
confronti di chi non e' stato parte nel processo. la diversita' fra
le 2 forme di opposizione, secondo l' a., corrisponde alla diversita'
di posizione sostanziale del terzo. nell' ipotesi di opposizione
ordinaria il terzo e' il destinatario immediato del comando contenuto
nella sentenza e l' opposizione rappresenta il rimedio per insorgere
contro la sentenza viziata sotto un particolare profilo: quello di
contenere proposizioni imperative contro chi non e' stato parte nel
processo, percio' di essere una sentenza emessa in violazioni del
principio contraddittorio. nel caso di opposizione revocatoria il
terzo e' titolare di una situazione giuridicamente dipendente da
quella su cui si e' pronunciata la sentenza, ma questa e' viziata da
dolo o frode a danno dei terzi; anche in questo caso, osserva l' a.,
si ritrova il perseguimento in senso ampio di quel principio del
contraddittorio che sta alla base della opposizione ordinaria.
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