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112337
IDG770601049
77.06.01049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gualandi angelo
frammenti sull' opposizione di terzo
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 4, pag. 1265-1320
d4240; d4241
teorico-sistematico
formale
l' opposizione di terzo suscita una serie di problemi che investono l' istituto nella sua ragion d' essere e che possono sintetizzarsi nell' antinomia fra l' art. 404 codice di procedura civile e l' art. 2909 codice civile, il quale stabilendo che il passaggio in giudicato della sentenza "fa stato" soltanto fra le parti, sembrerebbe escludere qualsiasi efficacia "ultra partes" della sentenza e quindi negare una benche' minima giustificazione all' istituto in esame. l' a. supera la presunta antinomia fra i 2 articoli affermando che la norma contenuta nell' art. 1909 codice civile serve solo a sancire che le parti, ottenuta la sentenza, non possono piu' adire il giudice chiedendo una nuova pronuncia sulla stessa materia del contendere. ma tale divieto di accedere di nuovo al giudicato e' diretto soltanto alle parti, agli eredi ed agli aventi causa: ai soli soggetti cioe' per i quali la sentenza diviene definitiva. per i terzi, invece, la possibilita' di adire il giudice e' sempre aperta con il mezzo, appunto, dell' opposizione di terzo. cio' premesso l' a. rileva come sussista una stretta interdipendenza tra problematica dell' efficacia "ultra partes" della sentenza e rispetto del principio del contraddittorio. afferma che sia l' opposizione di terzo ordinaria (art. 404 comma 1 codice di procedura civile) che l' opposizione di terzo revocatoria (art. 402 comma 2 codice procedura civile) hanno un' importanza determinata per assicurare la tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in un sistema che consente il manifestarsi dell' efficacia delle sentenze anche nei confronti di chi non e' stato parte nel processo. la diversita' fra le 2 forme di opposizione, secondo l' a., corrisponde alla diversita' di posizione sostanziale del terzo. nell' ipotesi di opposizione ordinaria il terzo e' il destinatario immediato del comando contenuto nella sentenza e l' opposizione rappresenta il rimedio per insorgere contro la sentenza viziata sotto un particolare profilo: quello di contenere proposizioni imperative contro chi non e' stato parte nel processo, percio' di essere una sentenza emessa in violazioni del principio contraddittorio. nel caso di opposizione revocatoria il terzo e' titolare di una situazione giuridicamente dipendente da quella su cui si e' pronunciata la sentenza, ma questa e' viziata da dolo o frode a danno dei terzi; anche in questo caso, osserva l' a., si ritrova il perseguimento in senso ampio di quel principio del contraddittorio che sta alla base della opposizione ordinaria.
art. 404 c.p.c. art. 2909 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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