| prendendo lo spunto dalla pubblicazione delle pagine di angelo
gualandi, l' a. svolge un rapido rilievo sull' ambito di applicazione
dell' opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 comma 1, codice
procedura civile. critica la premessa metodologica secondo la quale
una particolare disposizione di legge non puo' avere che un unico
significato. fa presente come egli stesso, partendo da tale premessa
era giunto in precedenza a concludere nel senso che legittimati all'
opposizione ordinaria fossero soltanto i litisconsorti necessari
pretermessi ed i falsi rappresentati e cioe' i terzi soggetti all'
efficacia diretta delle sentenze emanate in violazione del principio
del contraddittorio. altri (fabbrini), muovendo dalla medesima
premessa, avevano invece concluso che legittimati all' opposizione
ordinaria dovessero considerarsi soltanto i terzi titolari di diritti
autonomi ed incompatibili con quello oggetto immediato della
sentenza, e che la funzione del rimedio ex art. 404 comma 1, codice
procedura penale, non sarebbe connessa col principio del
contraddittorio, ma consisterebbe nel prevenire il danno da
esecuzione che di fatto i terzi potrebbero subire. entrambe le
posizioni, prosegue l' a., risultano viziate da formalismo e sono
quindi da respingere in quanto per il rispetto di astratte esigenze
logiche finiscono di fatto col sacrificare esigenze pratiche di
tutela. sulla base di queste affermazioni conclude interpretando l'
art. 404, comma 1, codice procedura civile, nel senso che esso
racchiude in se' la disciplina di 2 gruppi fondamentali di ipotesi:
la prima costituita dall' opposizione dei terzi soggetti all'
efficacia diretta della sentenza le cui statuizioni incidono sulle
posizioni soggettive del terzo che non ha fatto sentire la sua voce
nel processo in quanto questo si e' svolto in sua assenza a causa
della violazione del principio del contraddittorio; la seconda
costituita dall' opposizione dei terzi c.d. titolari di un diritto
autonomo ed incompatibile con quello deciso "inter alios", terzi i
quali non sono soggetti ad alcuna efficacia giuridica della sentenza,
ma possono subire un danno di fatto dalla esecuzione fra le parti
della sentenza stessa: contro tale danno sono tutelati in via
preventiva attraverso l' opposizione di terzo ordinaria, allorche' l'
esecuzione forzata non sia ancora iniziata, ed in via repressiva
attraverso l' opposizione di terzo all' esecuzione forzata gia'
iniziata.
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