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112338
IDG770601050
77.06.01050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani andrea
a proposito dei "frammenti sull' opposizione di terzo" di angelo gualandi
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 4, pag. 1321-1341
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4240
teorico-sistematico
formale
prendendo lo spunto dalla pubblicazione delle pagine di angelo gualandi, l' a. svolge un rapido rilievo sull' ambito di applicazione dell' opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 comma 1, codice procedura civile. critica la premessa metodologica secondo la quale una particolare disposizione di legge non puo' avere che un unico significato. fa presente come egli stesso, partendo da tale premessa era giunto in precedenza a concludere nel senso che legittimati all' opposizione ordinaria fossero soltanto i litisconsorti necessari pretermessi ed i falsi rappresentati e cioe' i terzi soggetti all' efficacia diretta delle sentenze emanate in violazione del principio del contraddittorio. altri (fabbrini), muovendo dalla medesima premessa, avevano invece concluso che legittimati all' opposizione ordinaria dovessero considerarsi soltanto i terzi titolari di diritti autonomi ed incompatibili con quello oggetto immediato della sentenza, e che la funzione del rimedio ex art. 404 comma 1, codice procedura penale, non sarebbe connessa col principio del contraddittorio, ma consisterebbe nel prevenire il danno da esecuzione che di fatto i terzi potrebbero subire. entrambe le posizioni, prosegue l' a., risultano viziate da formalismo e sono quindi da respingere in quanto per il rispetto di astratte esigenze logiche finiscono di fatto col sacrificare esigenze pratiche di tutela. sulla base di queste affermazioni conclude interpretando l' art. 404, comma 1, codice procedura civile, nel senso che esso racchiude in se' la disciplina di 2 gruppi fondamentali di ipotesi: la prima costituita dall' opposizione dei terzi soggetti all' efficacia diretta della sentenza le cui statuizioni incidono sulle posizioni soggettive del terzo che non ha fatto sentire la sua voce nel processo in quanto questo si e' svolto in sua assenza a causa della violazione del principio del contraddittorio; la seconda costituita dall' opposizione dei terzi c.d. titolari di un diritto autonomo ed incompatibile con quello deciso "inter alios", terzi i quali non sono soggetti ad alcuna efficacia giuridica della sentenza, ma possono subire un danno di fatto dalla esecuzione fra le parti della sentenza stessa: contro tale danno sono tutelati in via preventiva attraverso l' opposizione di terzo ordinaria, allorche' l' esecuzione forzata non sia ancora iniziata, ed in via repressiva attraverso l' opposizione di terzo all' esecuzione forzata gia' iniziata.
art. 404 comma 1 c.p.c. art. 619 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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