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| IDG770601051 | |
| 77.06.01051 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mandrioli crisanto
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| sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilita' forzata
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 4, pag. 1342-1357
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4162; d4300
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| teorico-sistematico
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| formale
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| proto pisani, in un suo studio, afferma che la correlazione
necessaria tra condanna ed eseguibilita' forzata sarebbe ormai
superata nel nostro ordinamento positivo. secondo l' a., il
superamento di cui discorre proto pisani, puo' essere inteso in un
duplice significato: come superamento della c.d. tipicita' delle
forme di tutela esecutiva; o come ampliamento della nozione di
condanna. il primo di questi 2 possibili significati, che peraltro
neppure proto pisani sembra seguire, non puo' essere accolto. la
tipicita' delle forme di tutela esecutiva, infatti, potrebbe essere
superata soltanto per effetto di precise norme idonee a superare il
richiamo alle norme del codice di procedura civile contenuto negli
artt. 2930-2933 ss. codice civile; in mancanza di tali precise norme,
un superamento della tipicita' in discorso e' immaginabile soltanto
come eventualita' eccezionale conseguente ad un preciso intervento
legislativo e comunque nei limiti di tale intervento. il secondo dei
significati che estende la nozione di condanna a quei provvedimenti
giudiziari che accertano diritti che non sono suscettibili di
esecuzione forzata con una delle forme disciplinate dal terzo libro
del codice non risulta utile ne' sotto il profilo sistematico ne'
sotto quello pratico. peraltro non sembra persuasiva neppure l'
argomentazione che ne e' addotta a sostegno. lo studio del proto
pisani, conclude l' a., e' comunque utile perche' fornisce degli
orientamenti "de iure condendo" che sarebbe opportuno approfondire
nella ricerca di "vere" forme di tutela esecutiva.
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| art. 24 cost.
art. 2930 c.c.
art. 2931 c.c.
art. 2932 c.c.
art. 2933 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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