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112340
IDG770601052
77.06.01052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ghezzi giorgio
ordinamento della famiglia, impresa familiare e prestazione di lavoro
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 4, pag. 1358-1396
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9126; d301; d3115; d30128
teorico-sistematico
formale
l' a. pone, preliminarmente, in luce le tendenze presenti nel nuovo diritto di famiglia che riassume in una concezione della famiglia basata non piu' sulla coercizione ma sul consenso; sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; sulla solidarieta' e sulla collaborazione nell' interesse del gruppo familiare; sul potere congiunto dei coniugi di decidere l' indirizzo della vita familiare; sul superamento della predeterminazione dei ruoli all' interno della famiglia. a tutti questi principi, prosegue l' a., oltre che al nuovo regime patrimoniale della comunione dei beni, si ispira anche la disciplina relativa all' impresa familiare. di tale disciplina egli da' una interpretazione che tende a contemperare e coordinare le ragioni della famiglia con le ragioni dell' impresa. sostiene, infatti, che l' art. 230 bis codice civile, parlando della impresa familiare, intende disciplinare esclusivamente i rapporti interni tra i familiari che a tale impresa collaborino, senza portare vere e proprie modifiche alla regolamentazione dei rapporti "esterni all' impresa". la qualita' d' imprenditore, quindi, lungi dal dover essere attribuita a tutti i familiari che prestano il lavoro nell' impresa familiare, nei rapporti esterni competera' ad un unico soggetto che sara' esclusivo titolare dei debiti e crediti relativi alla gestione d' impresa oltreche' dell' effettivo esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione. non muta il regime della titolarita' dei beni (i quali potranno cadere in comproprieta' col coniuge solo per effetto del nuovo regime legale dettato per i rapporti patrimoniali o di altre convenzioni); resta distinto insomma l' aspetto della proprieta' dei beni da quello della partecipazione dei componenti la famiglia o dei parenti e affini agli utili dell' impresa gestita in comune. l' insieme delle posizioni spettanti ai familiari, che l' art. 130 bis qualifica come "diritto di partecipazione", puo' riassumersi in una sorta di diritto di credito nei confronti dell' imprenditore; diritto che viene tutelato dai poteri di intervento nella gestione dell' impresa. tali poteri riguardano le decisioni concernenti l' impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessione dell' impresa. per quanto riguarda infine gli usi, che ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 230 bis codice civile dovrebbero disciplinare le comunioni tacite familiari, in quanto pero' "non contrastino con le precedenti norme", l' a. e' dell' avviso che di essi ben poco sia destinato a restare applicabile, perche', formatosi sotto il precedente ordinamento, finirebbero inevitabilmente per contrastare con i piu' generali principi del nuovo diritto familiare.
art. 29 cost. l. 18 maggio 1975, n. 151 art. 230 bis c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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