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112341
IDG770601053
77.06.01053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
busnelli francesco donato
impresa familiare e azienda gestita da entrambi i coniugi
relazione alla tavola rotonda su "l' impresa familiare", sassari, 18-20 marzo 1976
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 4, pag. 1397-1431
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128; d3115
teorico-sistematico
formale
l' a. rileva come sia diffuso il convincimento che le norme contenute negli artt. 177 lett. d (azienda gestita da entrambi i coniugi) e 230 bis (impresa familiare del nuovo diritto di famiglia disciplinano ipotesi assolutamente diverse. ma costatata la variabilita' dei criteri proposti per distinguere i 2 istituti e la diversita' delle conclusioni volta a volta raggiunte, mette in discussione l' assunto della netta diversita' fra le 2 figure. propone, quindi, l' idea di un possibile coordinamento tra le norme in oggetto, e seguendo questa prospettiva giunge ad affermare che le figure non rappresentano fenomeni diversi, ma aspetti particolari di un unico, identico fenomeno associativo, cosi' riconoscendo struttura associativa anche all' impresa familiare, che secondo la dottrina prevalente non si discosterebbe, invece, dal modello dell' impresa individuale. il fenomeno associativo "impresa familiare", prosegue l' a., rappresenta un "quid novi" voluto dal legislatore e cioe' una figura societaria "sui generis". cio', comunque, non significa che all' impresa familiare non possano esser riferiti i principi generali desumibili dalla normativa societaria, la quale invece, secondo l' a., puo' essere assunta come normativa di "diritto comune" idonea ad integrare le regole speciali contenute nell' art. 230 bis ed a colmarne le inevitabili lacune. e cosi', in tema di responsabilita' per le obbligazioni relative all' esercizio della impresa familiare, ritiene applicabile il principio, fondamentale nel fenomeno societario, per il quale alla garanzia rappresentata dal fondo sociale si aggiunge in ogni caso la garanzia costituita dal patrimonio personale dei soci che hanno agito in nome e per conto della societa'; come pure ritiene estensibile all' impresa familiare la normativa dell' art. 2257 codice civile per colmare la lacuna dell' art. 230 bis in tema di gestione ordinaria dell' impresa; per ovviare, inoltre, al silenzio dell' art. 230 bis circa la validita' e l' efficacia rispetto ai terzi degli atti di gestione compiuti nell' esercizio dell' impresa, richiama la norma dell' art. 2297 comma 2 codice civile, che applicata all' impresa familiare farebbe presumere che ogni familiare, che partecipi all' impresa e agisca in nome e per conto della medesima, ne abbia la rappresentanza e compia quindi atti impegnativi per l' impresa ed efficaci nei confronti dei terzi; riferisce, infine, all' impresa familiare il principio contenuto nell' art. 2270 codice civile in tema di tutela dei creditori particolari del socio.
art. 177 lett. d c.c. art. 178 c.c. art. 179 lett. d c.c. art. 181 c.c. art. 182 comma 2 c.c. art. 191 comma 2 c.c. art. 230 bis c.c. art. 2257 c.c. art. 2297 comma 2 c.c. art. 2270 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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