| l' a. rileva come sia diffuso il convincimento che le norme contenute
negli artt. 177 lett. d (azienda gestita da entrambi i coniugi) e 230
bis (impresa familiare del nuovo diritto di famiglia disciplinano
ipotesi assolutamente diverse. ma costatata la variabilita' dei
criteri proposti per distinguere i 2 istituti e la diversita' delle
conclusioni volta a volta raggiunte, mette in discussione l' assunto
della netta diversita' fra le 2 figure. propone, quindi, l' idea di
un possibile coordinamento tra le norme in oggetto, e seguendo questa
prospettiva giunge ad affermare che le figure non rappresentano
fenomeni diversi, ma aspetti particolari di un unico, identico
fenomeno associativo, cosi' riconoscendo struttura associativa anche
all' impresa familiare, che secondo la dottrina prevalente non si
discosterebbe, invece, dal modello dell' impresa individuale. il
fenomeno associativo "impresa familiare", prosegue l' a., rappresenta
un "quid novi" voluto dal legislatore e cioe' una figura societaria
"sui generis". cio', comunque, non significa che all' impresa
familiare non possano esser riferiti i principi generali desumibili
dalla normativa societaria, la quale invece, secondo l' a., puo'
essere assunta come normativa di "diritto comune" idonea ad integrare
le regole speciali contenute nell' art. 230 bis ed a colmarne le
inevitabili lacune. e cosi', in tema di responsabilita' per le
obbligazioni relative all' esercizio della impresa familiare, ritiene
applicabile il principio, fondamentale nel fenomeno societario, per
il quale alla garanzia rappresentata dal fondo sociale si aggiunge in
ogni caso la garanzia costituita dal patrimonio personale dei soci
che hanno agito in nome e per conto della societa'; come pure ritiene
estensibile all' impresa familiare la normativa dell' art. 2257
codice civile per colmare la lacuna dell' art. 230 bis in tema di
gestione ordinaria dell' impresa; per ovviare, inoltre, al silenzio
dell' art. 230 bis circa la validita' e l' efficacia rispetto ai
terzi degli atti di gestione compiuti nell' esercizio dell' impresa,
richiama la norma dell' art. 2297 comma 2 codice civile, che
applicata all' impresa familiare farebbe presumere che ogni
familiare, che partecipi all' impresa e agisca in nome e per conto
della medesima, ne abbia la rappresentanza e compia quindi atti
impegnativi per l' impresa ed efficaci nei confronti dei terzi;
riferisce, infine, all' impresa familiare il principio contenuto
nell' art. 2270 codice civile in tema di tutela dei creditori
particolari del socio.
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