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112342
IDG770601054
77.06.01054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
panzani luciano
la piccola impresa nella legislazione agraria dal 1865 al 1942
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 4, pag. 1432-1495
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3115; d914; d91605
teorico-sistematico; critico-sociologico
formale; politica
l' a. procede all' analisi delle origini della nozione di coltivatore diretto a partire dai primi progetti di legge della seconda meta' dell' 800 e parallelamente e necessariamente svolge anche uno studio sull' evoluzione della disciplina dei contratti agrari. si sofferma poi sull' evoluzione della nozione di piccolo commerciante. conclude l' analisi storica ponendo in evidenza come le 2 definizioni (coltivatore diretto, piccolo commerciante)finiscano per essere unificate dall' art. 2083 codice civile del 1942 nella nozione di piccolo imprenditore come chi esercita un' attivita' professionale organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia. questa va vista come criterio di individuazione dei soggetti indicati nella prima parte (laddove come piccoli imprenditori vengono indicati l' artigiano, il coltivatore diretto del fondo ed il piccolo commerciante). ma l' art. 2083 codice civile rappresenta il tentativo del legislatore fascista di dettare una disciplina uniforme per i piccoli imprenditori. il regime fascista vedeva in essi uno strumento di pacificazione sociale, la chiave di volta dell' ordinamento corporativo, l' anello di congiunzione tra l' organizzazione capitalistica della produzione e le forze del lavoro, il luogo in cui capitale e lavoro si riunivano nelle stesse mani. il legislatore, pero', non riusci' o non volle tradurre questo proposito in norme giuridiche; l' art. 2083, infatti, non introduce reali innovazioni alla disciplina del codice di commercio. e cosi' l' edificio legislativo costruito dal fascismo -la nozione unitaria d' impresa- sopravvive solo formalmente alla sua caduta. la piccola impresa, nella sua nozione unitaria ed ispirata alle esigenze di una economia essenzialmente rurale, e' messa in crisi non solo dall' evolversi dei rapporti di produzione e dal formarsi delle grandi reti di vendita, ma anche dalla legislazione speciale che finisce per creare delicati problemi di coordinamento fra le definizioni di artigiano, coltivatore diretto e piccolo commerciante, che si fondano su criteri diversi. oggi, fallito il disegno unitario del legislatore fascista, il piccolo commerciante, l' artigiano, il coltivatore diretto, hanno ritrovato nella legislazione speciale la sede piu' adatta per far valere le loro esigenze specifiche. in particolare, per quanto riguarda il piccolo imprenditore agricolo, la formula indicata negli artt. 2038 e 1647 codice civile risulta priva di significato normativo. la situazione economica e sociale delle campagne, piuttosto che nelle vuote formule di un codice che mal si adatta alla mutata situazione politica e sociale, trova un riscontro concreto nelle leggi del 1971 e 1973. tali leggi, piu' che assicurare al coltivatore diretto garanzie formali contro lo strapotere del proprietario, realizzano un sostanziale esproprio del proprietario non diretto coltivatore a favore di chi lavora personalmente la terra e pongono la dicotomia non piu' tra piccola e grande impresa, ma tra impresa a conduzione diretta e indiretta.
art. 2083 c.c. art. 1647 c.c. l. 11 febbraio 1971, n. 11 l. 10 dicembre 1973, n. 814
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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