| l' a. procede all' analisi delle origini della nozione di coltivatore
diretto a partire dai primi progetti di legge della seconda meta'
dell' 800 e parallelamente e necessariamente svolge anche uno studio
sull' evoluzione della disciplina dei contratti agrari. si sofferma
poi sull' evoluzione della nozione di piccolo commerciante. conclude
l' analisi storica ponendo in evidenza come le 2 definizioni
(coltivatore diretto, piccolo commerciante)finiscano per essere
unificate dall' art. 2083 codice civile del 1942 nella nozione di
piccolo imprenditore come chi esercita un' attivita' professionale
organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della
famiglia. questa va vista come criterio di individuazione dei
soggetti indicati nella prima parte (laddove come piccoli
imprenditori vengono indicati l' artigiano, il coltivatore diretto
del fondo ed il piccolo commerciante). ma l' art. 2083 codice civile
rappresenta il tentativo del legislatore fascista di dettare una
disciplina uniforme per i piccoli imprenditori. il regime fascista
vedeva in essi uno strumento di pacificazione sociale, la chiave di
volta dell' ordinamento corporativo, l' anello di congiunzione tra l'
organizzazione capitalistica della produzione e le forze del lavoro,
il luogo in cui capitale e lavoro si riunivano nelle stesse mani. il
legislatore, pero', non riusci' o non volle tradurre questo proposito
in norme giuridiche; l' art. 2083, infatti, non introduce reali
innovazioni alla disciplina del codice di commercio. e cosi' l'
edificio legislativo costruito dal fascismo -la nozione unitaria d'
impresa- sopravvive solo formalmente alla sua caduta. la piccola
impresa, nella sua nozione unitaria ed ispirata alle esigenze di una
economia essenzialmente rurale, e' messa in crisi non solo dall'
evolversi dei rapporti di produzione e dal formarsi delle grandi reti
di vendita, ma anche dalla legislazione speciale che finisce per
creare delicati problemi di coordinamento fra le definizioni di
artigiano, coltivatore diretto e piccolo commerciante, che si fondano
su criteri diversi. oggi, fallito il disegno unitario del legislatore
fascista, il piccolo commerciante, l' artigiano, il coltivatore
diretto, hanno ritrovato nella legislazione speciale la sede piu'
adatta per far valere le loro esigenze specifiche. in particolare,
per quanto riguarda il piccolo imprenditore agricolo, la formula
indicata negli artt. 2038 e 1647 codice civile risulta priva di
significato normativo. la situazione economica e sociale delle
campagne, piuttosto che nelle vuote formule di un codice che mal si
adatta alla mutata situazione politica e sociale, trova un riscontro
concreto nelle leggi del 1971 e 1973. tali leggi, piu' che assicurare
al coltivatore diretto garanzie formali contro lo strapotere del
proprietario, realizzano un sostanziale esproprio del proprietario
non diretto coltivatore a favore di chi lavora personalmente la terra
e pongono la dicotomia non piu' tra piccola e grande impresa, ma tra
impresa a conduzione diretta e indiretta.
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