Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


112343
IDG770601055
77.06.01055 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mariucci luigi
i limiti del decentramento produttivo
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 4, pag. 1496-1551
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d721; d7401
teorico-sistematico
formale
l' a. sottolinea come la figura sociale e giuridica del lavoro a domicilio abbia conosciuto i piu' svariati inquadramenti teorici. in sede dottrinale, in particolare, essa e' stata ricondotta ora nell' area del lavoro autonomo, ora in quella del lavoro subordinato. ma la disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973, n. 877 rappresenta un netto superamento delle classiche antinomie in tema di lavoro a domicilio. tale legge fornisce, infatti, una nuova nozione di subordinazione in base alla quale qualsiasi lavoratore che svolga la sua prestazione "nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia la disponibilita'" "per conto di uno o piu' imprenditori", sara' un lavoratore a domicilio coperto della tutela legale, per il solo fatto che egli sia tenuto ad osservare le direttive dell' imprenditore. in essa, inoltre, non si fa riferimento alcuno alla iscrizione nell' albo degli artigiani, quale circostanza preclusiva della qualificazione in termini di lavoratori a domicilio; riferimento che era, invece, presente nel comma 4 dell' art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 264 e che ha reso possibile il formarsi del fenomeno del lavoro a domicilio "clandestino". tutto cio' rende l' ipotesi del lavoro a domicilio "autonomo" piuttosto marginale. inoltre, essendo esplicitamente postulata l' indagine sostanziale rivolta a sondare il reale carattere di autonomia delle attivita' produttive, risulta implicitamente ridefinita anche la nozione comune di piccolo imprenditore e di artigiano. circa, poi, il divieto legale della interposizione nel lavoro, l' a. risolve la questione interpretativa costituita dal rapporto tra l' art. 1 e l' art. 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (il problema consiste nell' individuare il criterio discretivo tra "l' appalto di mere prestazioni di lavoro" che e' vietato ex art. 1 e "l' appalto di opere e servizi" che e' legittimo ex art. 2) affermando che la fattispecie vietata dall' art. 1 viene generalmente caratterizzata e qualificata dalla mancanza di organizzazione ad impresa nel soggetto interposto; organizzazione che e' invece presente nella fattispecie prevista dall' art. 2. dopo aver costatato come la disciplina degli appalti di manodopera e quella del lavoro a domicilio, se interpretate sistematicamente, si condizionano reciprocamente, individua i punti piu' salienti della normativa sul lavoro a domicilio nello sfavore verso lo scorporo dell' impresa del lavoro necessario al suo ciclo produttivo e nella supremazia del criterio economico-sostanziale ai fini della individuazione dell' imprenditore-datore di lavoro. tali principi, conclude l' a., legittimano il tentativo di ricostruire unitariamente una disciplina restrittiva delle politiche di impresa ordinate dal c.d. decentramento produttivo.
l. 18 dicembre 1973, n. 877 l. 23 ottobre 1960, n. 1369 l. 13 marzo 1958, n. 264
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati