| l' a. sottolinea come la figura sociale e giuridica del lavoro a
domicilio abbia conosciuto i piu' svariati inquadramenti teorici. in
sede dottrinale, in particolare, essa e' stata ricondotta ora nell'
area del lavoro autonomo, ora in quella del lavoro subordinato. ma la
disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973, n. 877 rappresenta
un netto superamento delle classiche antinomie in tema di lavoro a
domicilio. tale legge fornisce, infatti, una nuova nozione di
subordinazione in base alla quale qualsiasi lavoratore che svolga la
sua prestazione "nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia la
disponibilita'" "per conto di uno o piu' imprenditori", sara' un
lavoratore a domicilio coperto della tutela legale, per il solo fatto
che egli sia tenuto ad osservare le direttive dell' imprenditore. in
essa, inoltre, non si fa riferimento alcuno alla iscrizione nell'
albo degli artigiani, quale circostanza preclusiva della
qualificazione in termini di lavoratori a domicilio; riferimento che
era, invece, presente nel comma 4 dell' art. 1 della legge 13 marzo
1958, n. 264 e che ha reso possibile il formarsi del fenomeno del
lavoro a domicilio "clandestino". tutto cio' rende l' ipotesi del
lavoro a domicilio "autonomo" piuttosto marginale. inoltre, essendo
esplicitamente postulata l' indagine sostanziale rivolta a sondare il
reale carattere di autonomia delle attivita' produttive, risulta
implicitamente ridefinita anche la nozione comune di piccolo
imprenditore e di artigiano. circa, poi, il divieto legale della
interposizione nel lavoro, l' a. risolve la questione interpretativa
costituita dal rapporto tra l' art. 1 e l' art. 2 della legge 23
ottobre 1960, n. 1369 (il problema consiste nell' individuare il
criterio discretivo tra "l' appalto di mere prestazioni di lavoro"
che e' vietato ex art. 1 e "l' appalto di opere e servizi" che e'
legittimo ex art. 2) affermando che la fattispecie vietata dall' art.
1 viene generalmente caratterizzata e qualificata dalla mancanza di
organizzazione ad impresa nel soggetto interposto; organizzazione che
e' invece presente nella fattispecie prevista dall' art. 2. dopo aver
costatato come la disciplina degli appalti di manodopera e quella del
lavoro a domicilio, se interpretate sistematicamente, si condizionano
reciprocamente, individua i punti piu' salienti della normativa sul
lavoro a domicilio nello sfavore verso lo scorporo dell' impresa del
lavoro necessario al suo ciclo produttivo e nella supremazia del
criterio economico-sostanziale ai fini della individuazione dell'
imprenditore-datore di lavoro. tali principi, conclude l' a.,
legittimano il tentativo di ricostruire unitariamente una disciplina
restrittiva delle politiche di impresa ordinate dal c.d.
decentramento produttivo.
| |