Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


112345
IDG770601058
77.06.01058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caretti paolo, grassi enzo
la "giustizia interna" nei partiti
comunicazione al convegno su "liberta' fondamentali e formazioni sociali" univ. firenze, 9-11 maggio 1975
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 4, pag. 1584-1604
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0432; d30012
critico-sociologico
politica
partendo dalla considerazione che la posizione del singolo associato nell' ambito del partito non risulta tutelata in modo adeguato, gli aa. ipotizzano in astratto 2 possibili soluzioni per ovviare agli inconvenienti di tale mancanza di tutela: a) estensione anche alle deliberazioni dei partiti politici di un controllo giurisdizionale, analogo a quello esercitato nei confronti delle associazioni non riconosciute in genere; b) intervento del legislatore che imponga direttamente alcuni principi inderogabili, relativi alla disciplina dei rapporti interni ai partiti stessi. ma ad un esame attento entrambe le soluzioni ipotizzate presentano motivi di perplessita' e si dimostrano in definitiva inadeguate a risolvere realmente il problema della tutela del singolo nell' ambito del partito. una eventuale disciplina legislativa, infatti, oltre che sollevare dei dubbi di legittimita' costituzionale, altro non sarebbe, andando al di la' del mero dato formale, che una autodisciplina dei partiti stessi o, ancora peggio, la disciplina imposta dal (o dai) partiti egemoni in un dato momento storico agli altri partiti. il controllo giurisdizionale si rivelerebbe ugualmente insufficiente, poiche' il potere del giudice resterebbe limitato ai profili di legittimita', essendo esclusa una qualsiasi valutazione di merito, cosi' come si ritiene in genere escluso un controllo di questo tipo per le deliberazioni delle altre associazioni di fatto. cio' contestato, gli aa. proiettano la soluzione del problema in una piu' ampia dimensione tendente a collegare il profilo piu' propriamente difensivo-garantistico a quello piu' generale della effettiva partecipazione dei singoli iscritti alla elaborazione della linea politica del partito. propongono, quindi, di muoversi nella prospettiva di assicurare la tutela del singolo su un piano diverso e complementare a quello del partito, mediante il potenziamento di altri canali di partecipazione politica che vedano direttamente impegnati i cittadini come tali nella gestione di pubbliche istruzioni.
art. 2 cost. art. 18 cost. art. 49 cost. art. 23 c.c. art. 24 comma 3 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati