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| IDG770601058 | |
| 77.06.01058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| caretti paolo, grassi enzo
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| la "giustizia interna" nei partiti
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| comunicazione al convegno su "liberta' fondamentali e formazioni
sociali" univ. firenze, 9-11 maggio 1975
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 4, pag. 1584-1604
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d0432; d30012
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| critico-sociologico
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| politica
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| partendo dalla considerazione che la posizione del singolo associato
nell' ambito del partito non risulta tutelata in modo adeguato, gli
aa. ipotizzano in astratto 2 possibili soluzioni per ovviare agli
inconvenienti di tale mancanza di tutela: a) estensione anche alle
deliberazioni dei partiti politici di un controllo giurisdizionale,
analogo a quello esercitato nei confronti delle associazioni non
riconosciute in genere; b) intervento del legislatore che imponga
direttamente alcuni principi inderogabili, relativi alla disciplina
dei rapporti interni ai partiti stessi. ma ad un esame attento
entrambe le soluzioni ipotizzate presentano motivi di perplessita' e
si dimostrano in definitiva inadeguate a risolvere realmente il
problema della tutela del singolo nell' ambito del partito. una
eventuale disciplina legislativa, infatti, oltre che sollevare dei
dubbi di legittimita' costituzionale, altro non sarebbe, andando al
di la' del mero dato formale, che una autodisciplina dei partiti
stessi o, ancora peggio, la disciplina imposta dal (o dai) partiti
egemoni in un dato momento storico agli altri partiti. il controllo
giurisdizionale si rivelerebbe ugualmente insufficiente, poiche' il
potere del giudice resterebbe limitato ai profili di legittimita',
essendo esclusa una qualsiasi valutazione di merito, cosi' come si
ritiene in genere escluso un controllo di questo tipo per le
deliberazioni delle altre associazioni di fatto. cio' contestato, gli
aa. proiettano la soluzione del problema in una piu' ampia dimensione
tendente a collegare il profilo piu' propriamente
difensivo-garantistico a quello piu' generale della effettiva
partecipazione dei singoli iscritti alla elaborazione della linea
politica del partito. propongono, quindi, di muoversi nella
prospettiva di assicurare la tutela del singolo su un piano diverso e
complementare a quello del partito, mediante il potenziamento di
altri canali di partecipazione politica che vedano direttamente
impegnati i cittadini come tali nella gestione di pubbliche
istruzioni.
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| art. 2 cost.
art. 18 cost.
art. 49 cost.
art. 23 c.c.
art. 24 comma 3 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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