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112353
IDG770601066
77.06.01066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pellicano' aldo
la presupposizione
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 4, pag. 1636-1655
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d306131; d306111; d30604
teorico-sistematico
formale
l' a. dopo una rapida rassegna sulla evoluzione e sulla elaborazione che il concetto di presupposizione ha ricevuto nella dottrina sia italiana che straniera, rileva come l' utilizzazione del concetto da parte dei nostri giudici trova il suo fondamento primario in un antoformalismo che e' piu' un fatto istintivo che l' indice di una effettiva presa di coscienza in merito al problema "presupposizione". tale mancanza di consapevolezza, prosegue l' a., fa si' che la nostra giurisprudenza continui ad affrontare il problema della presupposizione in chiave soggettiva, muovendo ancora da un' unica premessa: la volonta'. si afferma, infatti, in una recente sentenza della cassazione (cassazione 10 aprile 1973, n. 1018) che "si ha presupposizione soltanto quando una determinata situazione di fatto avente carattere obiettivo, sia stata da entrambi i contraenti tenuta presente, nonostante la mancanza di un esplicito riferimento ad essa". si ignora cosi' il processo di oggettivazione del concetto di presupposizione. non si comprende che la qualificazione giuridica di un negozio dipende anche dai relativi presupposti, la cui funzione e' appunto quella di determinare una certa situazione giuridica in seno alla quale solamente sara' dato qualificare un fatto in un modo anziche' in un altro, cio' che non e' apparso chiaro ai nostri giudici, conclude l' a., e' che lo sviluppo della figura in esame e' stato parallelo al crescere della categoria della causa ed all' evoluzione del concetto di autonomia privata, che si e' venuta via via svuotando dei suoi contenuti tipicamente volontaristici. propone, quindi, di collegare la presupposizione con la causa. tale collegamento, da un lato, scongiurera' il pericolo che la presupposizione venga assimilata all' errore sui motivi, dall' altro fara' si' che la causa cessi di svolgere una funzione-limite, di clausola generale, rispetto all' autonomia dei privati.
art. 1467 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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