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Documento


112492
IDG770400952
77.04.00952 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cappellini roberto
trecentomila fuorilegge
Rinascita, an. 33 (1976), fasc. 13 (26 marzo), pag. 23
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
f426; d7774
l' a. prende in considerazione il problema delle trasgressioni dei datori di lavoro alle norme che regolano e tutelano il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. l' a. si riferisce, in proposito, alla legge n. 977 del 1967 che qualifica come fanciulli i minori che non hanno compiuto i 15 anni e come adolescenti i minori di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti. la legge stabilisce inoltre, all' art. 3, che l' eta' minima per l' ammissione al lavoro dei fanciulli e degli apprendisti e' di 14 anni compiuti, purche' cio' sia compatibile con le esigenze di tutela della salute e non comporti trasgressioni dell' obbligo scolastico.
Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA



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