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Documento


112569
IDG770700143
77.07.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ficarra luigi
della non-necessarieta', per il coltivatore diretto proprietario di terreno confinante con quello posto in vendita, della pregressa biennale coltivazione del proprio fondo per l' insorgenza del diritto di prelazione
nota a ord. trib. padova 17 marzo 1976
Nuovo dir. agr., an. 3 (1976), fasc. 4, pt. 2, pag. 478-480
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91612
aderendo alla sentenza in esame, l' a. ritiene che la necessita' della pregressa coltivazione del proprio fondo per due anni sia da escludersi, in tema di prelazione, per il coltivatore diretto confinante. la prelazione a favore del vicino mira, infatti, a favorire l' estensione delle aziende diretto-coltivatrici. la prelazione a favore del coltivatore del fondo, per il quale e' prevista la condizione in esame, ha una ratio diversa, mirando alla tutela del lavoro del coltivatore quando svolga sul fondo un' attivita' produttiva e continuativa.
art. 7 l. 17 agosto 1971, n. 817
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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