| secondo l' a., in un ordinamento democratico e pluralista che aspiri
a garantire tutte le liberta', il concordato si manifesta quale
strumento atto a promuovere un ampliamento degli spazi di liberta'.
il concordato italiano del 1929, nato dall' esigenza di garantire uno
spazio di liberta' nell' ambito di un ordinamento totalitario, ha
assunto successivamente, mediante il riconoscimento dell' art. 7
della costituzione, la funzione di tradurre nella concreta realta'
sociale il diritto alla liberta' religiosa in singoli e ben definiti
ambiti. l' a. nota infatti che la liberta' religiosa dei cattolici,
pur se garantita dalla costituzione, ha trovato attuazione solo in
quelle materie regolate dal concordato, mentre non si e' ancora
realizzata in quei campi che non sono stati regolati dal concordato,
come nel caso dell' effettiva liberta' delle scuole religiose e della
loro parita' con quelle pubbliche, e nel caso della liberta' degli
enti ecclesiastici di svolgere attivita' assistenziali. a proposito
poi della critica ricorrente che ritiene incomprensibile il
mantenimento del regime concordatario in un clima in cui la
trattativa e l' accordo sono la regola nei rapporti fra i partiti, l'
a. rileva come nell' art. 7 della costituzione sia da ravvisare una
norma sulla produzione giuridica.
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