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| IDG770800092 | |
| 77.08.00092 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| saitta paolo
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| un presunto ripensamento della corte costituzionale in tema di
prescrizione dei crediti da lavoro: validita' "sopravvenuta" o esatta
individuazione delle norme a suo tempo invalidate?
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| osservazione a c. cost. 15 dicembre 1972, n. 174
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| Giur. cost., an. 17 (1972), pag. 2108-2120
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d0420; d74400; d74492
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| l' a., richiamando la precedente decisione della corte costituzionale
n. 63 del 1966, introduttiva del principio della "prescrizione
differita" in materia di rapporto di lavoro, quando non risulti
dotato di "forza di resistenza" come nel pubblico impiego, osserva
che la sentenza in epigrafe sviluppa i suddetti concetti, da cui
parrebbe si possa trarre un altro principio in base al quale
sarebbero da considerare legittime le norme che consentono il decorso
del termine di prescrizione di diritti salariali, anche in pendenza
del rapporto, quando risulti applicabile la legislazione protettiva
sui licenziamenti, introdotta dallo statuto dei lavoratori. l' a. fa
pero' notare come l' accoglimento di questa interpretazione evolutiva
richieda la spiegazione se sia possibile che una normativa, gia'
dichiarata incostituzionale, possa riprendere vigore; egli procede
quindi ad esaminare quale sia l' effetto tipico della sentenza di
accoglimento, ritenendo che validita' ed invalidita' sono
qualificazioni non imputabili ad entita' che hanno cessato di
spiegare la propria efficacia giuridica. l' a. non ritiene quindi di
condividere l' opinione che la sentenza commentata abbia in parte
fatta rivivere una normativa gia' dichiarata incostituzionale,
tuttavia non esclude una interpretazione in tal senso da parte dei
giudici comuni, cui spetta in definitiva di accertare la reale
portata delle pronunzie di non costituzionalita', non spettando
certamente alla corte un potere di interpretazione autentica delle
sue precedenti decisioni. l' a. conclude che comunque si tratta di
principi destinati non solo a condizionare gli orientamenti della
giurisprudenza comune, ma anche a indurre forse il legislatore
ordinario ad un attento ripensamento dell' intera materia.
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| art. 30 cost.
d.p.r. 14 luglio 1960, n. 1040
c. cost. n. 63, 1966
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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