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113704
IDG770800092
77.08.00092 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
saitta paolo
un presunto ripensamento della corte costituzionale in tema di prescrizione dei crediti da lavoro: validita' "sopravvenuta" o esatta individuazione delle norme a suo tempo invalidate?
osservazione a c. cost. 15 dicembre 1972, n. 174
Giur. cost., an. 17 (1972), pag. 2108-2120
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0420; d74400; d74492
l' a., richiamando la precedente decisione della corte costituzionale n. 63 del 1966, introduttiva del principio della "prescrizione differita" in materia di rapporto di lavoro, quando non risulti dotato di "forza di resistenza" come nel pubblico impiego, osserva che la sentenza in epigrafe sviluppa i suddetti concetti, da cui parrebbe si possa trarre un altro principio in base al quale sarebbero da considerare legittime le norme che consentono il decorso del termine di prescrizione di diritti salariali, anche in pendenza del rapporto, quando risulti applicabile la legislazione protettiva sui licenziamenti, introdotta dallo statuto dei lavoratori. l' a. fa pero' notare come l' accoglimento di questa interpretazione evolutiva richieda la spiegazione se sia possibile che una normativa, gia' dichiarata incostituzionale, possa riprendere vigore; egli procede quindi ad esaminare quale sia l' effetto tipico della sentenza di accoglimento, ritenendo che validita' ed invalidita' sono qualificazioni non imputabili ad entita' che hanno cessato di spiegare la propria efficacia giuridica. l' a. non ritiene quindi di condividere l' opinione che la sentenza commentata abbia in parte fatta rivivere una normativa gia' dichiarata incostituzionale, tuttavia non esclude una interpretazione in tal senso da parte dei giudici comuni, cui spetta in definitiva di accertare la reale portata delle pronunzie di non costituzionalita', non spettando certamente alla corte un potere di interpretazione autentica delle sue precedenti decisioni. l' a. conclude che comunque si tratta di principi destinati non solo a condizionare gli orientamenti della giurisprudenza comune, ma anche a indurre forse il legislatore ordinario ad un attento ripensamento dell' intera materia.
art. 30 cost. d.p.r. 14 luglio 1960, n. 1040 c. cost. n. 63, 1966
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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