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| IDG770800096 | |
| 77.08.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| onida valerio
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| caratteri del procedimento di controllo sulle leggi regionali
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| osservazioni a c. cost. 27 luglio 1972, n. 147
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| Giur. cost., an. 17 (1972), pag. 1504-1529
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d02132; d03120
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| l' a. ritiene che la sentenza annotata meriti un giudizio severo per
avere la corte costituzionale manipolato imprudentemente le norme che
reggono il procedimento di controllo sulle leggi regionali, e per
aver cambiato indirizzo cercando di farlo passare per una mera
precisazione di quello prima adottato; a tal fine egli rivolge un
rapido sguardo alle precedenti sentenze in materia, valutando il
senso e la portata di tale mutamento. l' a. procede quindi ad una
critica tecnica della decisione rilevando come la corte muova dalla
premessa secondo cui il procedimento di controllo sulle leggi
regionali sarebbe unitario, pur suddividendosi in 2 momenti, quello
del visto o del rinvio e quello della successiva eventuale
impugnazione della legge. l' a. afferma poi di non ritenere esatta la
tesi secondo cui, in presenza di ricorso non preceduto da delibera
del consiglio dei ministri, la legge impugnata possa essere
promulgata; ma che al contrario la promulgazione resti preclusa fino
alla decisione della corte, pero' non per le ragioni fatte valere
nella sentenza. infatti, secondo l' a., il ricorso doveva essere
dichiarato inammissibile, mancando la preventiva delibera collegiale;
ma essenso stato esperito dall' organo a cio' legittimato e
notificato nei modi prescritti, il giudizio doveva ritenersi
regolarmente instaurato e pertanto produrre l' effetto di vietare la
promulgazione della legge sino alla definizione del giudizio
medesimo. l' a. conclude che, difettando una condizione di
ammissibilita' del ricorso, non una condizione di procedibilita', la
corte avrebbe dovuto definire il giudizio con una pronuncia di
inammissibilita', essendole precluso di affrontare il merito dei
rilievi del governo, ma non avrebbe potuto dichiarare la
irricevibilita' del ricorso.
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| art. 127 cost.
art. 31 l. 11 marzo 1953, n. 87
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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