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113708
IDG770800096
77.08.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
onida valerio
caratteri del procedimento di controllo sulle leggi regionali
osservazioni a c. cost. 27 luglio 1972, n. 147
Giur. cost., an. 17 (1972), pag. 1504-1529
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02132; d03120
l' a. ritiene che la sentenza annotata meriti un giudizio severo per avere la corte costituzionale manipolato imprudentemente le norme che reggono il procedimento di controllo sulle leggi regionali, e per aver cambiato indirizzo cercando di farlo passare per una mera precisazione di quello prima adottato; a tal fine egli rivolge un rapido sguardo alle precedenti sentenze in materia, valutando il senso e la portata di tale mutamento. l' a. procede quindi ad una critica tecnica della decisione rilevando come la corte muova dalla premessa secondo cui il procedimento di controllo sulle leggi regionali sarebbe unitario, pur suddividendosi in 2 momenti, quello del visto o del rinvio e quello della successiva eventuale impugnazione della legge. l' a. afferma poi di non ritenere esatta la tesi secondo cui, in presenza di ricorso non preceduto da delibera del consiglio dei ministri, la legge impugnata possa essere promulgata; ma che al contrario la promulgazione resti preclusa fino alla decisione della corte, pero' non per le ragioni fatte valere nella sentenza. infatti, secondo l' a., il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, mancando la preventiva delibera collegiale; ma essenso stato esperito dall' organo a cio' legittimato e notificato nei modi prescritti, il giudizio doveva ritenersi regolarmente instaurato e pertanto produrre l' effetto di vietare la promulgazione della legge sino alla definizione del giudizio medesimo. l' a. conclude che, difettando una condizione di ammissibilita' del ricorso, non una condizione di procedibilita', la corte avrebbe dovuto definire il giudizio con una pronuncia di inammissibilita', essendole precluso di affrontare il merito dei rilievi del governo, ma non avrebbe potuto dichiarare la irricevibilita' del ricorso.
art. 127 cost. art. 31 l. 11 marzo 1953, n. 87
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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