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| IDG770800111 | |
| 77.08.00111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| falzone franco
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| brevi note in tema di legittimita' costituzionale della pericolosita'
presunta
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| osservazioni a c. cost. 15 giugno 1972, n. 106
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| Giur. cost., an. 17 (1972), pag. 1205-1214
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d0400; d50202; d5022
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| l' a. osserva che, nel nostro sistema preventivo, l' istituto della
presunzione assoluta di pericolosita' e' sempre stato criticato dalla
quasi totalita' della dottrina, la quale pero' non e' stata
altrettanto concorde nel ritenerlo in contrasto con qualche norma
della costituzione, cosi' come ha fatto la corte costituzionale con
la sentenza in esame. annotando tale sentenza, da lui sostanzialmente
condivisa, l' a. si sofferma in particolare ad analizzare il canone
di eguaglianza sancito dall' art. 3 della costituzione, onde
determinarne l' esatta portata e le sue implicazioni anche nei
confronti del giudizio di legittimita' costituzionale della
pericolosita' presunta. della sentenza esaminata l' a. ritiene pero'
inaccettabile la "ratio" della presunzione di pericolosita' fondata
sulla esistenza di una malattia mentale ex art. 222 codice penale
anziche' sulla esistenza di un effettivo status di pericolosita';
passa quindi ad esaminare il problema della costituzionalita' della
presunzione assoluta di pericolosita' anche alla luce dell' art. 27,
comma 1, della costituzione, cioe' del principio di personalita'
della responsabilita' penale e conclude per la logicita' della
presunzione di pericolosita' ogni volta che tale accertamento venisse
effettuato da parte del giudice, e pertanto si deve cristallizzare in
una norma generale ed astratta il procedimento valutativo, che
seguirebbe il giudice, ove l' applicazione della misura di sicurezza
fosse demandata al suo esame concreto.
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| art. 222 c.p.
art. 3 cost.
art. 27 comma 1 cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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