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113723
IDG770800111
77.08.00111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
falzone franco
brevi note in tema di legittimita' costituzionale della pericolosita' presunta
osservazioni a c. cost. 15 giugno 1972, n. 106
Giur. cost., an. 17 (1972), pag. 1205-1214
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0400; d50202; d5022
l' a. osserva che, nel nostro sistema preventivo, l' istituto della presunzione assoluta di pericolosita' e' sempre stato criticato dalla quasi totalita' della dottrina, la quale pero' non e' stata altrettanto concorde nel ritenerlo in contrasto con qualche norma della costituzione, cosi' come ha fatto la corte costituzionale con la sentenza in esame. annotando tale sentenza, da lui sostanzialmente condivisa, l' a. si sofferma in particolare ad analizzare il canone di eguaglianza sancito dall' art. 3 della costituzione, onde determinarne l' esatta portata e le sue implicazioni anche nei confronti del giudizio di legittimita' costituzionale della pericolosita' presunta. della sentenza esaminata l' a. ritiene pero' inaccettabile la "ratio" della presunzione di pericolosita' fondata sulla esistenza di una malattia mentale ex art. 222 codice penale anziche' sulla esistenza di un effettivo status di pericolosita'; passa quindi ad esaminare il problema della costituzionalita' della presunzione assoluta di pericolosita' anche alla luce dell' art. 27, comma 1, della costituzione, cioe' del principio di personalita' della responsabilita' penale e conclude per la logicita' della presunzione di pericolosita' ogni volta che tale accertamento venisse effettuato da parte del giudice, e pertanto si deve cristallizzare in una norma generale ed astratta il procedimento valutativo, che seguirebbe il giudice, ove l' applicazione della misura di sicurezza fosse demandata al suo esame concreto.
art. 222 c.p. art. 3 cost. art. 27 comma 1 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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