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113725
IDG770800113
77.08.00113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
garofalo mario giovanni
principio di eguaglianza e impignorabilita' dei trattamenti previdenziali pecuniari
osservazione a c. cost. 30 dicembre 1972, n. 214
Giur. cost., an. 17 (1972), pag. 2297-2305
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0400; d14317
l' a. commentando la sentenza in epigrafe, della quale condivide le conclusioni ma non l' iter argomentativo, rileva come per i lavoratori dipendenti privati non esista una differenza normativa in materia di impignorabilita' dei trattamenti previdenziali pecuniari, in quanto in tutte le varie leggi che li regolano ne e' prevista l' assoluta impignorabilita', mentre un differente trattamento viene riservato dalle relative leggi per i lavoratori autonomi e per quelli del pubblico impiego, per i quali e' ammessa la pignorabilita' sia pure entro limiti e per crediti determinati. l' a. quindi, dopo aver svolto alcune considerazioni generali circa l' articolazione del giudizio di legittimita' costituzionale di una legge ordinaria per violazione del principio di eguaglianza, afferma che tutti i trattamenti previdenziali pecuniari rientrano nel disegno generale dell' ordinamento previdenziale traendo uguale fondamento dall' art. 38 della costituzione e pertanto ritiene inammissibile, in relazione al principio di eguaglianza, un trattamento meno favorevole per i lavoratori autonomi e per i pubblici dipendenti. l' a. conclude rilevando come la differenza di trattamento di fronte alla legge tra categorie diverse di lavoratori non sia giustificata dalla differenza di fattispecie e quindi la normativa speciale di impignorabilita' relativa prevista per i lavoratori autonomi e per quelli del pubblico impiego e' da dichiarare illegittima.
art. 3 cost. art. 38 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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