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| IDG770800113 | |
| 77.08.00113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| garofalo mario giovanni
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| principio di eguaglianza e impignorabilita' dei trattamenti
previdenziali pecuniari
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| osservazione a c. cost. 30 dicembre 1972, n. 214
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| Giur. cost., an. 17 (1972), pag. 2297-2305
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d0400; d14317
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| l' a. commentando la sentenza in epigrafe, della quale condivide le
conclusioni ma non l' iter argomentativo, rileva come per i
lavoratori dipendenti privati non esista una differenza normativa in
materia di impignorabilita' dei trattamenti previdenziali pecuniari,
in quanto in tutte le varie leggi che li regolano ne e' prevista l'
assoluta impignorabilita', mentre un differente trattamento viene
riservato dalle relative leggi per i lavoratori autonomi e per quelli
del pubblico impiego, per i quali e' ammessa la pignorabilita' sia
pure entro limiti e per crediti determinati. l' a. quindi, dopo aver
svolto alcune considerazioni generali circa l' articolazione del
giudizio di legittimita' costituzionale di una legge ordinaria per
violazione del principio di eguaglianza, afferma che tutti i
trattamenti previdenziali pecuniari rientrano nel disegno generale
dell' ordinamento previdenziale traendo uguale fondamento dall' art.
38 della costituzione e pertanto ritiene inammissibile, in relazione
al principio di eguaglianza, un trattamento meno favorevole per i
lavoratori autonomi e per i pubblici dipendenti. l' a. conclude
rilevando come la differenza di trattamento di fronte alla legge tra
categorie diverse di lavoratori non sia giustificata dalla differenza
di fattispecie e quindi la normativa speciale di impignorabilita'
relativa prevista per i lavoratori autonomi e per quelli del pubblico
impiego e' da dichiarare illegittima.
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| art. 3 cost.
art. 38 cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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