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113884
IDG770800173
77.08.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
basile silvio, assini nicola
la proprieta' fondiaria e il "diritto d' accesso alla natura"
osservazione a c. cost. 25 marzo 1976, n. 57
Giur. cost., an. 21 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 697-715
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d012; d04212; d3041
con la sentenza n. 57 del 1976 la corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente legittimo l' art. 842 codice civile sia in quanto consentendo l' introduzione nel fondo altrui per esercitarvi la caccia impone un limite alla proprieta' privata, sia perche' tale consenso e' limitato alla caccia e non anche esteso all' esercizio della fotografia. l' a., che pur conviene sulla dichiarata irrilevanza delle questioni suscitate, nega e sovverte i principi e le argomentazioni della corte. in via primaria non e' il limite alla proprieta' che deve essere giustificato da particolari esigenze sociali, sebbene e' la funzione sociale che deve essere assicurata dalla disciplina complessiva della proprieta'. la decisione della corte e' sostanzialmente corretta solo perche' la "funzione sociale" di per se' non puo' essere apprezzata in sede di legittimita' costituzionale, mentre nel nostro ordinamento e' garantito a tutti, per norma consuetudinaria non contrastante con la disciplina legale ricostruita in conformita' a costituzione, l' ingresso nel fondo altrui per scopi che possono essere i piu' vari. l' a. sostiene inoltre che la caccia non ha una funzione sociale, ne' va incoraggiata e protetta come sostiene la corte, piu' ancora lo meriterebbero le attivita' artistico culturali che trovano specifica protezione nella costituzione.
art. 842, comma 1, c.c. art. 30 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 art. 9 l. 2 agosto 1967, n. 799
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