| 113884 | |
| IDG770800173 | |
| 77.08.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| basile silvio, assini nicola
| |
| la proprieta' fondiaria e il "diritto d' accesso alla natura"
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| osservazione a c. cost. 25 marzo 1976, n. 57
| |
| Giur. cost., an. 21 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 697-715
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d012; d04212; d3041
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| con la sentenza n. 57 del 1976 la corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente legittimo l' art. 842 codice civile sia in quanto
consentendo l' introduzione nel fondo altrui per esercitarvi la
caccia impone un limite alla proprieta' privata, sia perche' tale
consenso e' limitato alla caccia e non anche esteso all' esercizio
della fotografia. l' a., che pur conviene sulla dichiarata
irrilevanza delle questioni suscitate, nega e sovverte i principi e
le argomentazioni della corte. in via primaria non e' il limite alla
proprieta' che deve essere giustificato da particolari esigenze
sociali, sebbene e' la funzione sociale che deve essere assicurata
dalla disciplina complessiva della proprieta'. la decisione della
corte e' sostanzialmente corretta solo perche' la "funzione sociale"
di per se' non puo' essere apprezzata in sede di legittimita'
costituzionale, mentre nel nostro ordinamento e' garantito a tutti,
per norma consuetudinaria non contrastante con la disciplina legale
ricostruita in conformita' a costituzione, l' ingresso nel fondo
altrui per scopi che possono essere i piu' vari. l' a. sostiene
inoltre che la caccia non ha una funzione sociale, ne' va
incoraggiata e protetta come sostiene la corte, piu' ancora lo
meriterebbero le attivita' artistico culturali che trovano specifica
protezione nella costituzione.
| |
| art. 842, comma 1, c.c.
art. 30 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016
art. 9 l. 2 agosto 1967, n. 799
| |
| Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati
| |