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| IDG770800175 | |
| 77.08.00175 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| chiola claudio
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| la riproduzione "a stampa" del pensiero altrui
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| osservazione a c. cost. 25 marzo 1976, n. 60
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| Giur. cost., an. 21 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 575-579
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d04017; d31132; d311321
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| l' a. sostiene che la corte ha operato una ingiusta assimilazione del
conflitto tra autore del pensiero riprodotto a stampa ed editore, al
conflitto tra editore e titolare di un diritto di utilizzazione dell'
opera. poiche' il soggetto tutelato dall' art. 21 della costituzione
e' l' autore, solo il primo conflitto e' riconducibile a questa
norma, mentre il secondo non puo' che esserne fuori e riferibile
tutt' al piu' all' art. 41. in una piu' articolata lettura dell' art.
21, l' a. ritiene che debba essere operata una distinzione tra tutela
della stampa quale mezzo di manifestazione del pensiero, cui sono
riferibili i soli commi 1 e 6 dell' art. 21 e stampa periodica, che
beneficia invece delle piu' ampie garanzie previste agli altri commi.
su tale distinzione, critica la sentenza ove questa afferma l'
applicabilita' al conflitto interno autore-editore del regime di
privilegio previsto al comma 3 dell' art. 21. l' a. come ulteriore
conseguenza e contro l' opinione della corte sostiene la fondatezza
della tesi che individua nel rinvio costituzionale alla "legge sulla
stampa" la predisposizione di una riserva di legge "speciale". il
sequestro di pubblicazioni periodiche dovrebbe poi essere
giustificato da una loro specifica "pericolosita' sociale", per cui,
qualificando quel provvedimento come misura di sicurezza, questa non
dovrebbe essere attivabile per i conflitti di natura civilistica.
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| art. 156 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 161 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 700 c.p.p.
art. 21 cost.
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