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Stampa giuridica

Documento


113886
IDG770800175
77.08.00175 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
chiola claudio
la riproduzione "a stampa" del pensiero altrui
osservazione a c. cost. 25 marzo 1976, n. 60
Giur. cost., an. 21 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 575-579
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d04017; d31132; d311321
l' a. sostiene che la corte ha operato una ingiusta assimilazione del conflitto tra autore del pensiero riprodotto a stampa ed editore, al conflitto tra editore e titolare di un diritto di utilizzazione dell' opera. poiche' il soggetto tutelato dall' art. 21 della costituzione e' l' autore, solo il primo conflitto e' riconducibile a questa norma, mentre il secondo non puo' che esserne fuori e riferibile tutt' al piu' all' art. 41. in una piu' articolata lettura dell' art. 21, l' a. ritiene che debba essere operata una distinzione tra tutela della stampa quale mezzo di manifestazione del pensiero, cui sono riferibili i soli commi 1 e 6 dell' art. 21 e stampa periodica, che beneficia invece delle piu' ampie garanzie previste agli altri commi. su tale distinzione, critica la sentenza ove questa afferma l' applicabilita' al conflitto interno autore-editore del regime di privilegio previsto al comma 3 dell' art. 21. l' a. come ulteriore conseguenza e contro l' opinione della corte sostiene la fondatezza della tesi che individua nel rinvio costituzionale alla "legge sulla stampa" la predisposizione di una riserva di legge "speciale". il sequestro di pubblicazioni periodiche dovrebbe poi essere giustificato da una loro specifica "pericolosita' sociale", per cui, qualificando quel provvedimento come misura di sicurezza, questa non dovrebbe essere attivabile per i conflitti di natura civilistica.
art. 156 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 161 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 700 c.p.p. art. 21 cost.
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