| circa la questione relativa alla competenza ad autorizzare la vendita
di beni ereditari del minore la giurisprudenza prevalente si e'
sempre pronunziata per la competenza del pretore (per i beni negando
quella del giudice tutelare ex art. 320 codice civile). cio' in base
alla considerazione che, a differenza dell' art. 320 codice civile,
che ha lo scopo esclusivo di tutelare il patrimonio del minore, la
norma contenuta nell' art. 747 codice di procedura civile persegue la
finalita' preminente di conservare l' asse ereditario, ponendo un
limite obbiettivo alla alienabilita' dei beni nel periodo di
immanenza dell' istituto. con l' art. 143 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, che ha sostituito l' art. 320 codice civile il problema
sembra essersi rivivificato. al terzo comma, infatti, il legislatore,
dopo aver stabilito che i genitori in difetto dell' autorizzazione
del giudice tutelare, non possono alienare, ipotecare o dare in pegno
i beni dei figli, ha aggiunto la frase "pervenuti a qualsiasi titolo,
anche a causa di morte". nonostante la rilevata espressa previsione
dell' acquisizione in capo al minore dei beni anche a causa di morte,
effettuata dalla legge di riforma, la soluzione della questione
relativa al coordinamento tra l' art. 320 codice civile e l' art. 747
codice procedura civile, non puo' ritenersi mutata, persistendo lo
scopo di conservare l' asse ereditario, cui e' preposto l' art. 747
codice procedura civile.
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