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114151
IDG770601033
77.06.01033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
quaranta roberto
i beni ereditari dei minori "in potestate" tra vecchio e nuovo diritt
art. 143 l. 19 maggio 1975, n. 151
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 3, pag. 976-991
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d44160; d30001
teorico-sistematico
formale
circa la questione relativa alla competenza ad autorizzare la vendita di beni ereditari del minore la giurisprudenza prevalente si e' sempre pronunziata per la competenza del pretore (per i beni negando quella del giudice tutelare ex art. 320 codice civile). cio' in base alla considerazione che, a differenza dell' art. 320 codice civile, che ha lo scopo esclusivo di tutelare il patrimonio del minore, la norma contenuta nell' art. 747 codice di procedura civile persegue la finalita' preminente di conservare l' asse ereditario, ponendo un limite obbiettivo alla alienabilita' dei beni nel periodo di immanenza dell' istituto. con l' art. 143 della legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha sostituito l' art. 320 codice civile il problema sembra essersi rivivificato. al terzo comma, infatti, il legislatore, dopo aver stabilito che i genitori in difetto dell' autorizzazione del giudice tutelare, non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni dei figli, ha aggiunto la frase "pervenuti a qualsiasi titolo, anche a causa di morte". nonostante la rilevata espressa previsione dell' acquisizione in capo al minore dei beni anche a causa di morte, effettuata dalla legge di riforma, la soluzione della questione relativa al coordinamento tra l' art. 320 codice civile e l' art. 747 codice procedura civile, non puo' ritenersi mutata, persistendo lo scopo di conservare l' asse ereditario, cui e' preposto l' art. 747 codice procedura civile.
art. 143 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 747 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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