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114152
IDG770601034
77.06.01034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
biavati paolo
aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia: l' art. 145, comma 2, c.c.
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 3, pag. 991-1008
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d441
teorico-sistematico
formale
l' a. rileva in primo luogo che nel caso dell' art. 145, comma 2 codice civile non si puo' parlare di rilevanza giuridica del conflitto di interessi nella fattispecie legislativa, ma si ha una mera divergenza di opinioni in rapporto alla valutazione di un medesimo interesse; secondariamente che tale divergenza rende possibile e necessaria l' instaurazione del contraddittorio ex art. 24 costituzione. ravvisa quindi nel caso in esame un fenomeno di giurisdizione volontaria, proprio perche' non c' e' un vero conflitto e la presenza del contraddittorio non suggerisce alcuna controindicazione al riguardo. solleva, poi, una serie di problemi relativi al profilo strettamente processuale. sottolinea, innanzitutto, come competente ad emettere i provvedimenti previsti nell' art. 125 codice civile sia il pretore del mandamento del luogo in cui e' stabilita la residenza familiare, cosi' come risulta dall' art. 222 della legge di riforma che ha sostituito l' art. 41 disposizioni di attuazione. per quanto concerne il procedimento ritiene applicabile al caso dell' art. 145 codice civile la procedura camerale prevista negli artt. 737 ss. codice procedura civile. circa l' ambito dei poteri istruttori del giudice e' dell' avviso che, nel silenzio della norma, valga il generale principio inquisitorio che presiede ai procedimenti di volontaria giurisdizione. infine, dopo aver affermato che il provvedimento (il quale dovrebbe avere la forma del decreto) non e' suscettibile di esecuzione forzata, ammette pero' la possibilita' che il pretore si serva della forza pubblica per porre in esecuzione i propri ordini, giacche' la natura sostanzialmente pubblicistica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione consente l' esecuzione amministrativa.
art. 145 comma 2 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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