| l' a. affronta il tema del risarcimento del danno da svalutazione
monetaria rivivificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha,
con il terzo comma dell' art. 429, introdotto il principio della
risarcibilita' automatica del maggior danno eventualmente subito dal
lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito. si chiede,
quindi, se la nuova normativa della citata legge si adegui alle
regole generali vigenti in materia, ed in particolare a quella dell'
art. 1224 codice civile, oppure integri gli estremi di una nuova
fattispecie peculiare attribuita ai crediti di lavoro. dopo una
analisi delle posizioni dottrinali in materia e dopo aver escluso che
con la nuova normativa si sia voluto trasformare il debito di lavoro
da debito di valuta in debito di valore, giunge alla conclusione che
l' art. 429 ha introdotto un istituto completamente nuovo, aggiuntivo
e non sostitutivo dell' art. 1224 codice civile. ed infatti, prosegue
l' a., mentre il fondamento dell' art. 1224 codice civile e'
costituito dalla mora imputabile al debitore e dal danno subito dal
creditore, nell' art. 429 della legge 11 agosto 1973, n. 533, si
prescinde dalla imputabilita' del ritardo e dal danno, in quanto la
rivalutazione sara' sempre dovuta, qualora si sia effettivamente
verificata la svalutazione monetaria. tale peculiare disciplina, che
esula dai tradizionali schemi del diritto comune, si giustifica sulle
esigenze di tutela della posizione del lavoratore.
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