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114164
IDG770601046
77.06.01046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
comoglio luigi paolo
garanzie costituzionali e prove atipiche nel procedimento camerale
nota a c. cost. 10 luglio 1975, n. 202
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 3, pag. 1150-1168
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4415; d4150; d41513
pratico; teorico-sistematico
casistica; formale
l' a. prende in esame una sentenza della corte costituzionale avente ad oggetto la questione di legittimita' dell' art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. esaminate le ordinanze di rimessione dei giudici di merito, riassume nella seguente alternativa i quesiti posti al vaglio della corte: o analizzare, in base all' art. 3 costituzione, la razionalita' della differente disciplina processuale, prevista dall' art. 9 della legge citata e dall' art. 710 codice procedura civile per la tutela di situazioni presumibilmente omogenee (ed infatti l' art. 9 per la revisione delle disposizioni contenute in una sentenza di divorzio e relative all' affidamento dei figli ed alle misure e modalita' dei contributi patrimoniali dei coniugi, ritiene idoneo un provvedimento camerale preceduto da una cognizione del tutto sommaria; mentre l' art. 710 codice procedura civile per la revisione di disposizioni di identica natura, ma contenute in una sentenza di separazione personale dei coniugi, impone le forme del processo ordinario); oppure verificare, alla luce dell' art. 24 costituzione, se le modalita' e le forme d' indagine istruttoria regolate nella norma denunziata fossero di irragionevole pregiudizio per i diritti di difesa delle parti, tenuto conto delle caratteristiche del tipo di procedimento previsto. la corte, prosegue l' a., in merito alla prima prospettiva, ha ritenuto che la divergente scelta del rito processuale nelle 2 norme risponda ad una differenziazione di portata sostanziale, che si ricollega razionalmente alla eterogeneita' delle situazioni disciplinate. con riguardo alla seconda prospettiva, invece, non ha contestato globalmente la legittimita' della procedura camerale, ma ha ritenuto carente il sistema creato dalla legge n. 898, laddove limita la regolamentazione dei poteri officiosi di istruzione alla mera "assunzione d' informazioni" (interpretando cosi' in modo restrittivo la formulazione legislativa), e cioe' ad un mezzo atipico d' indagine, sfociando cosi' in una sentenza di accoglimento parziale. l' a. critica la pronuncia della corte, che condizionando la scelta di una soluzione intermedia, sovverte le strutture processuali dell' art. 9 della legge n. 898 nella misura in cui lascia presumere che il rito camerale ivi previsto debba essere integrato con l' inserimento dei mezzi probatori tipici e formali. "de iure condendo" auspica una soluzione piu' radicale che coinvolge l' intera norma.
art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 710 c.p.c. art. 24 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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