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114252
IDG771000001
77.10.00001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giustino marco
il rappresentante d' imposta ai fini delle imposte dirette e dell' iv
art. 4 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Giust. trib., an. 52 (1976), fasc. 9, pag. 625-630
d2142; d23071; d23072; d2191; d21801; d23150; d23103; d23235
l' a. ricorda che l' indicazione di un rappresentante nella dichiarazione da presentare ai fini dell' irpeg e' obbligatoria per societa' ed enti che non hanno in italia la sede legale o amministrativa, mentre non lo e' per le stabili organizzazioni. tale obbligo non sussiste nelle ipotesi in cui i soggetti esteri non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione. l' ampiezza dei poteri del rappresentante nei rapporti con il soggetto passivo deriva esclusivamente dal mandato (che, nel silenzio della legge, puo' essere conferito anche ad una societa'). funzione del rappresentante e' quella di intermediazione tra fisco e soggetto estero. non e' prevista la solidarieta' nelle sanzioni tra soggetto estero e rappresentante; secondo l' a. il rappresentante dovrebbe comunque essere colpito, se ne ricorrono le ipotesi, dalle sole sanzioni penali di cui al terzo comma dell' art. 56 del decreto n. 600 del 1973. il compenso del rappresentante persona fisica e' soggetto a ritenuta d' acconto del 13%. la nomina del rappresentante d' imposta ai fini dell' iva non e' invece obbligatoria ed e' prevista per i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione; il rappresentante risponde in solido con il rappresentato degli obblighi imposti dal decreto sull' iva e la sua nomina dev' essere formalizzata mediante atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata presso l' ufficio iva. l' a. espone infine il trattamento degli atti di nomina del rappresentante fiscale ai fini dell' imposta di bollo (esenzione) e dell' imposta di registro (quasi sempre applicabile in misura fissa ed in termine fisso).
art. 56 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 5 tab. d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 all. b
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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