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114256
IDG771000005
77.10.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cinti noe'
il valore dell' usufrutto nell' imposizione dei trasferimenti dei diritti frazionari della proprieta' dal vecchio al nuovo ordinamento tributario
art. 45 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
Iva trib. er., an. 5 (1976), fasc. 7-8 (30 aprile), pag. 713-729
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23103; d23113; d3045
l' a. ricorda che secondo la legge n. 589 del 1862, per l' imposizione dei trasferimenti dei diritti frazionari della proprieta', sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, il valore dell' usufrutto si determinava con metodo automatico (cioe' con una percentuale o quota del valore della piena proprieta' ovvero con un multiplo dell' annuo valore locativo dei beni) e che con la disciplina prevista dalla legge n. 312 del 1866 si raggiunse effettivamente lo scopo di colpire la capacita' contributiva che si manifesta nell' acquirente della nuda proprieta' al momento della riunione di questa con l' usufrutto, applicando la tassa di consolidazione sul valore della piena proprieta', al momento della riunione, con detrazione di quanto tassato al distacco dell' usufrutto. l' a. rammenta che questa tecnica dell' imposizione in 2 tempi fu oggetto di autorevole contestazione dottrinale, basata sulla pretesa doppia imposizione, che presuppone che con la tassazione della nuda proprieta' al momento del distacco si sia tassato tutto quanto si e' trasferito. l' a. osserva che cio' potrebbe affermarsi solo se fosse possibile accertare che il prezzo o corrispettivo pagato corrisponde al valore venale del bene oggetto della contrattazione, ma ritiene che cio' non sia praticamente possibile e che quindi il suddetto sistema di tassazione non determini doppia imposizione. ricorda che secondo il nuovo sistema tributario il valore della proprieta' gravata da usufrutto e' pari alla differenza del valore accertato per la piena proprieta' e della rendita annuale capitalizzata, presa come valore dell' usufrutto. sottolinea vantaggi ed inconvenienti della nuova normativa e lamenta la carenza di norme di diritto intertemporale correttive delle gravi conseguenze della perdurante inlfazione sulla determinazione degli imponibili.
l. 21 aprile 1862 n. 589 art. 17 l. 17 luglio 1866 n. 312 art. 21 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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