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| IDG771000007 | |
| 77.10.00007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gallo salvatore
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| sulla sostituzione della pena pecuniaria all' ammenda per le
contravvenzioni tributarie
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| l. 24 dicembre 1975, n. 706
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| Iva trib. er., an. 5 (1976), fasc. 7-8 (30 aprile), pag. 741-753
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21901; d21940; d21910; d23139; d23148; d5001
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| sottolineando le piu' rilevanti conseguenze di ordine pratico della
depenalizzazione delle contravvenzioni tributarie punibili con la
sola ammenda, sostituita dalla pena pecuniaria, l' a. osserva che ora
non esistono piu' contravvenzioni tributarie punite con la sola
ammenda e come tali di competenza dell' autorita' giudiziaria e che i
processi verbali relativi a dette contravvenzioni devono essere
inviati per competenza agli organi dell' amministrazione finanziaria
chiamati ad irrogare la pena pecuniaria. sul piano dottrinario rileva
che dalla nuova normativa sanzionatoria risulta rafforzato il
carattere penalistico della pena pecuniaria e la concezione secondo
cui l' oblazione, inapplicabile a seguito della sostituzione della
sanzione amministrativa a quella penale, sia istituto atto a
trasformare l' illecito penale in illecito amministrativo. la pena
pecuniaria sostitutiva dell' ammenda, anche se considerata dal
legislatore intrasmissibile, non puo' convertirsi in pena detentiva,
a differenza delle sanzioni pecuniarie penali vere e proprie. per le
violazioni in materia di dogane ed imposte di fabbricazione punite
con la pena pecuniaria, ferma restando la competenza dell' intendente
di finanza ad irrogare la pena pecuniaria, competenti a seguire la
definizione dell' illecito in via breve sono rispettivamente la
dogana e l' ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. precisato
che la depenalizzazione non riguarda le contravvenzioni finanziarie
commesse prima del 30 giugno 1976, l' a. conclude sottolineando che
la nuova normativa e' conforme al criterio di semplificazione del
sistema sanzionatorio tributario indicato dalla legge delega ed
auspicando per il futuro una piu' estesa applicazione della pena
pecuniaria, con la comminazione della multa per le violazioni piu'
gravi.
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| l. 7 gennaio 1929 n. 4
art. 2 c.p.
art. 10 l. 9 ottobre 1971 n. 825
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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