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114258
IDG771000007
77.10.00007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gallo salvatore
sulla sostituzione della pena pecuniaria all' ammenda per le contravvenzioni tributarie
l. 24 dicembre 1975, n. 706
Iva trib. er., an. 5 (1976), fasc. 7-8 (30 aprile), pag. 741-753
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21901; d21940; d21910; d23139; d23148; d5001
sottolineando le piu' rilevanti conseguenze di ordine pratico della depenalizzazione delle contravvenzioni tributarie punibili con la sola ammenda, sostituita dalla pena pecuniaria, l' a. osserva che ora non esistono piu' contravvenzioni tributarie punite con la sola ammenda e come tali di competenza dell' autorita' giudiziaria e che i processi verbali relativi a dette contravvenzioni devono essere inviati per competenza agli organi dell' amministrazione finanziaria chiamati ad irrogare la pena pecuniaria. sul piano dottrinario rileva che dalla nuova normativa sanzionatoria risulta rafforzato il carattere penalistico della pena pecuniaria e la concezione secondo cui l' oblazione, inapplicabile a seguito della sostituzione della sanzione amministrativa a quella penale, sia istituto atto a trasformare l' illecito penale in illecito amministrativo. la pena pecuniaria sostitutiva dell' ammenda, anche se considerata dal legislatore intrasmissibile, non puo' convertirsi in pena detentiva, a differenza delle sanzioni pecuniarie penali vere e proprie. per le violazioni in materia di dogane ed imposte di fabbricazione punite con la pena pecuniaria, ferma restando la competenza dell' intendente di finanza ad irrogare la pena pecuniaria, competenti a seguire la definizione dell' illecito in via breve sono rispettivamente la dogana e l' ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. precisato che la depenalizzazione non riguarda le contravvenzioni finanziarie commesse prima del 30 giugno 1976, l' a. conclude sottolineando che la nuova normativa e' conforme al criterio di semplificazione del sistema sanzionatorio tributario indicato dalla legge delega ed auspicando per il futuro una piu' estesa applicazione della pena pecuniaria, con la comminazione della multa per le violazioni piu' gravi.
l. 7 gennaio 1929 n. 4 art. 2 c.p. art. 10 l. 9 ottobre 1971 n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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