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114265
IDG771000014
77.10.00014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a proc. rep. napoli 31 ottobre 1974
Iva trib. er., an. 5 (1976), fasc. 7-8 (30 aprile), pag. 767
d23156; d2176; d60022; d215
l' a. condivide la tesi della procura della repubblica di napoli secondo cui il giudice, accertato che l' azione penale per evasione dell' iva non puo' aver corso per non essere divenuto definitivo l' accertamento dell' imposta, deve revocare il provvedimento con cui abbia ordinato agli istituti di credito di esibire documenti relativi ad operazioni bancarie. osserva che l' accertamento dell' imposta costituisce questione pregiudiziale obbligatoriamente devolutiva e che pertanto finche' l' accertamento non sia divenuto definitivo non puo' promuoversi l' azione penale e non possono utilizzarsi i mezzi di raccolta delle prove previsti dal codice di procedura penale.
art. 58 comma 5 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 50 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 21 comma 4 l. 7 gennaio 1929 n. 4
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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