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114266
IDG771000016
77.10.00016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a comm. i grado ragusa 23 maggio 1975
Iva trib. er., an. 5 (1976), fasc. 7-8 (30 aprile), pag. 768-769
d200; d2195; d23107
l' a. ritiene infondata, contrariamente all' avviso della commissione tributaria di i grado di ragusa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata per preteso contrasto con l' art. 3 della costituzione, della norma della legge sul condono fiscale che, subordinando la concessione del beneficio alla presentazione della domanda entro il 28 febbraio 1974, determinerebbe di fatto una disparita' di trattamento tra il contribuente cui entro tale data sia stata notificata l' ingiunzione di pagamento per imposta suppletiva di registro e quello al quale l' ingiunzione sia stata notificata successivamente e che quindi non sia piu' in grado di presentare la domanda di condono. ricorda che per l' imposta di registro la legge sul condono ha previsto 2 diversi criteri di definizione: pagamento del tributo nella misura del 50% di quella richiesta o corrispondente al valore presunto dall' ufficio senza applicazione di soprattassa e pene pecuniarie; liquidazione del tributo sulla base del valore dichiarato aumentato del 20% quando all' entrata in vigore del decreto n. 660 del 1973 l' avviso di accertamento di maggior valore non sia stato ancora notificato.
art. 3 cost. art. 6 d.l. 5 novembre 1973 n. 660 l. 19 dicembre 1973 n. 823
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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