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114284
IDG771000035
77.10.00035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a trib. roma 27 luglio 1973
Iva trib. er., an. 5 (1976), fasc. 10 (31 maggio), pag. 974
d23106; d21831
commentando la sentenza con cui il tribunale di roma ha sostenuto che i benefici fiscali previsti per l' edilizia dalla legge n. 408 del 1949 competono fin dalla registrazione dell' atto di acquisto e che il fisco puo' pretendere il tributo in misura ordinaria solo dal verificarsi dell' evento che comporta decadenza dai benefici, decorrendo da tale momento anche gli interessi sulle somme dovute, l' a. osserva che la pronuncia e' conforme alla piu' recente giurisprudenza della cassazione in tema di decorrenza di interessi, secondo la quale, costituendo gli interessi una prestazione accessoria a quella principale del pagamento del tributo ordinario, devono decorrere dal momento in cui questo viene liquidato e diventa esigibile.
l. 2 luglio 1949 n. 408
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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