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114290
IDG771000042
77.10.00042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. un. 13 ottobre 1973, n. 2580
Iva trib. er., an. 5 (1976), fasc. 10 (31 maggio), pag. 979
d2141; d30512; d2175; d4082; d2157
commentando la sentenza con cui la cassazione ha affermato che nel caso di notifica dell' accertamento ad uno soltanto dei condebitori solidali d' imposta questi puo' rendere opponibile ai coobbligati l' accertamento ed ogni atto compiuto dalla finanza nei suoi confronti con i mezzi normali di cui ogni debitore solidale dispone all' uopo, l' a. ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza della suprema corte nell' obbligazione solidale tributaria si ha pluralita' di obbligazioni con unica causa e che la situazione di solidarieta' passiva nel debito tributario non giustifica anche una mutua rappresentanza processuale tra coobbligati che estenda a tutti i coobbligati gli effetti del riconoscimento del debito o del giudicato formatosi tra uno di essi e l' ente titolare del credito.
artt. 1292-1313 c.c. art. 1309 c.c. art. 2909 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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