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114292
IDG771000044
77.10.00044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cinti noe'
dall' imposta sul matrimonio alla tassa sul divorzio
art. 2 l. 9 ottobre 1971 n. 825 art. 5 comma 4 l. 1 dicembre 1970 n. 898
Iva trib. er., an. 5 (1976), fasc. 11 (15 giugno), pag. 1025-1034
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23063; d203; d202; d30126; d23106
l' a. osserva che il principio del cumulo dei redditi familiari trova fondamento tecnico nella necessita' di eludere facili espedienti intesi ad evitare gli effetti della progressivita' dell' irpef. se il reddito complessivo dei coniugi supera i 7 milioni si ha una liquidazione d' imposta che per i lavoratori dipendenti si aggiunge a quella corrisposta per ritenuta alla fonte ed acquista pertanto l' aspetto di un nuovo tributo. la legge n. 576 del 1975 ha eliminato i motivi di incostituzionalita' relativi alle condizioni di disuguaglianza dei coniugi negli obblighi verso il fisco, ha aumentato il limite sotto il quale le tassazioni si effettuano separatamente anche in famiglia ed ha introdotto ragionevoli detrazioni e correttivi per evitare gravi effetti di minime incidenze su quel limite. l' a. rileva peraltro un nuovo motivo di incostituzionalita' laddove si dispongono nuove detrazioni a correttivo del cumulo, con percentuali regressive applicabili, anziche' al reddito complessivo o medio come espressione della capacita' contributiva della famiglia, solo sul minore degli apporti, creando una sperequazione tra famiglie con parita' di imponibile complessivo; ritiene pertanto verosimile l' ipotesi di una sentenza della corte costituzionale che faccia cadere la relativa disciplina per quanto dice in contrasto con la costituzione e per quanto non dice in favore della famiglia legittima. circa l' applicazione dell' imposta di registro alle sentenze che pronunciano lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio e dispone l' obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell' altro un assegno periodico, l' a. ricorda che e' stata affrettatamente approvata una leggina di interpretazione autentica per un trattamento di favore di dette sentenze al momento della registrazione.
l. 2 dicembre 1975 n. 576 art. 53 cost. art. 31 cost. art. 117 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 tar all. a d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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