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Documento


114296
IDG771000049
77.10.00049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. un. 10 novembre 1973 n. 2970
Iva trib. er., an. 5 (1976), fasc. 11 (15 giugno), pag. 1059
d23105
secondo l' a. la norma contenuta nell' art. 140 della previgente legge di registro va intesa nel senso che, interrotta la prescrizione dell' azione del contribuente o di quella della finanza mediante domanda giudiziale, la pendenza del giudizio non costituisce piu' causa di sospensione, ma solo ostacolo all' inizio del decorso del nuovo termine di prescrizione.
art. 140 comma 2 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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