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114301
IDG771000054
77.10.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. un. 4 luglio 1975, n. 2575, n. 2587
Iva trib. er., an. 5 (1976), fasc. 11 (15 giugno), pag. 1062-1063
d217; d2172
l' a. riferisce che nella sentenza in rassegna la cassazione ribadisce il principio secondo cui nel processo tributario l' onere della prova dell' inesistenza di fatti costitutivi dell' obbligazione tributaria e' sempre a carico del contribuente, anche nel caso in cui il fisco abbia adito il giudice ordinario per la dichiarazione di legittimita' dell' accertamento annullato dalle commissioni tributarie.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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