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114309
IDG771000062
77.10.00062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
valle velio
lo "scorporo" dell' iva nelle vendite al dettaglio e nelle attivita' assimilate. un' incongruenza da eliminare
art. 27 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Nuova riv. trib., an. 32 (1976), fasc. 6, pag. 277-279
d23154; d23153
l' a. riferisce che per la determinazione del prezzo imponibile e lo scorporo dell' iva i commercianti al dettaglio (specialmente rivenditori di carburante) non adottano il sistema macchinoso ed imperfetto previsto dal decreto sull' iva (depurazione del prezzo di vendita mediante moltiplicatori, arrotondati al decimale superiore, diversi a seconda delle aliquote e determinazione dell' iva mediante "rimoltiplicazione" del termine ottenuto per le percentuali), ma il procedimento, piu' rapido ed esatto e matematicamente piu' logico, che si basa sulla c.d. formula dello "sconto razionale", secondo il quale il prezzo cumulativo di vendita viene diviso per 1,03 o 1,06 o 1,12 o 1,18 ecc. a seconda dell' aliquota applicabile e poi, per ottenere l' importo dell' iva si sottrae il prezzo base imponibile cosi' ottenuto dal prezzo cumulativo di vendita. illustrando i 2 procedimenti con esempi numerici, l' a. osserva che l' adozione del secondo comporta, oltre alla maggiore esattezza del calcolo, un considerevole risparmio di tempo e critica pertanto la prassi invalsa presso alcuni uffici iva di contestarne la legittimita' in sede di controllo delle dichiarazioni e del fatturato. rilevando inoltre quanto sarebbe antieconomico dichiarare irregolari i prontuari a stampa eleborati dalle case editrici specializzate sulla base della ricordata formula finanziaria, l' a. auspica l' emanazione di istruzioni ministeriali intese a riconoscere la piena validita' di dichiarazioni e fatture compilate secondo detta formula.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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