| l' a. riferisce che per la determinazione del prezzo imponibile e lo
scorporo dell' iva i commercianti al dettaglio (specialmente
rivenditori di carburante) non adottano il sistema macchinoso ed
imperfetto previsto dal decreto sull' iva (depurazione del prezzo di
vendita mediante moltiplicatori, arrotondati al decimale superiore,
diversi a seconda delle aliquote e determinazione dell' iva mediante
"rimoltiplicazione" del termine ottenuto per le percentuali), ma il
procedimento, piu' rapido ed esatto e matematicamente piu' logico,
che si basa sulla c.d. formula dello "sconto razionale", secondo il
quale il prezzo cumulativo di vendita viene diviso per 1,03 o 1,06 o
1,12 o 1,18 ecc. a seconda dell' aliquota applicabile e poi, per
ottenere l' importo dell' iva si sottrae il prezzo base imponibile
cosi' ottenuto dal prezzo cumulativo di vendita. illustrando i 2
procedimenti con esempi numerici, l' a. osserva che l' adozione del
secondo comporta, oltre alla maggiore esattezza del calcolo, un
considerevole risparmio di tempo e critica pertanto la prassi invalsa
presso alcuni uffici iva di contestarne la legittimita' in sede di
controllo delle dichiarazioni e del fatturato. rilevando inoltre
quanto sarebbe antieconomico dichiarare irregolari i prontuari a
stampa eleborati dalle case editrici specializzate sulla base della
ricordata formula finanziaria, l' a. auspica l' emanazione di
istruzioni ministeriali intese a riconoscere la piena validita' di
dichiarazioni e fatture compilate secondo detta formula.
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