| ricordato il concetto civilistico di atto giuridico simulato, l' a.
precisa che la simulazione dichiarata giudizialmente e' soggetta a
tassa fissa di registro e che nel caso di simulazione relativa e'
dovuta l' eventuale differenza rispetto all' ammontare dell' imposta
relativa al negozio dissimulato, senza possibilita' di restituzione
nel caso inverso. critica la tesi ministeriale e giurisprudenziale
secondo cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di
simulazione, assoluta e relativa, porrebbero in essere un nuovo
trasferimento da assoggettare, come il precedente, ad imposta
proporzionale. individua le cause della frode fiscale nella scarsa
sensibilita' nei confronti delle leggi tributarie e, tra i motivi
tecnici, nell' elevatezza delle aliquote e tariffe, nell' abuso della
fiscalita' in genere, nell' aumento del numero dei tributi e nella
molteplicita' delle doppie imposizioni. precisa che si ha evasione
fraudolenta, punibile come reato, quando lo scopo dell' evasione
venga raggiunto con mezzi illeciti; la ricerca del mezzo fiscalmente
meno oneroso da parte dei privati nel caratterizzare i contratti, se
resta nell' ambito della normale utilizzazione degli istituti
giuridici, non implica ne' simulazione ne' frode, ma, al piu', un
negozio giuridico indiretto che sara' assoggettabile alla tassazione
del negozio diretto corrispondente solo qualora sussistano le
condizioni soggettive ed oggettive della frode.
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