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Documento


114310
IDG771000063
77.10.00063 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salvio armando
sulla simulazione nei contratti e sulle frodi fiscali
artt. 9, 35 e 36 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
Nuova riv. trib., an. 32 (1976), fasc. 6, pag. 280-282
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30609; d23103
ricordato il concetto civilistico di atto giuridico simulato, l' a. precisa che la simulazione dichiarata giudizialmente e' soggetta a tassa fissa di registro e che nel caso di simulazione relativa e' dovuta l' eventuale differenza rispetto all' ammontare dell' imposta relativa al negozio dissimulato, senza possibilita' di restituzione nel caso inverso. critica la tesi ministeriale e giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di simulazione, assoluta e relativa, porrebbero in essere un nuovo trasferimento da assoggettare, come il precedente, ad imposta proporzionale. individua le cause della frode fiscale nella scarsa sensibilita' nei confronti delle leggi tributarie e, tra i motivi tecnici, nell' elevatezza delle aliquote e tariffe, nell' abuso della fiscalita' in genere, nell' aumento del numero dei tributi e nella molteplicita' delle doppie imposizioni. precisa che si ha evasione fraudolenta, punibile come reato, quando lo scopo dell' evasione venga raggiunto con mezzi illeciti; la ricerca del mezzo fiscalmente meno oneroso da parte dei privati nel caratterizzare i contratti, se resta nell' ambito della normale utilizzazione degli istituti giuridici, non implica ne' simulazione ne' frode, ma, al piu', un negozio giuridico indiretto che sara' assoggettabile alla tassazione del negozio diretto corrispondente solo qualora sussistano le condizioni soggettive ed oggettive della frode.
art. 69 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 11 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 artt. 1414-1417 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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