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114347
IDG771000102
77.10.00102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bortoluzzi giorgio
riscossione. imposte dirette
art. 66 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Nuova riv. trib., an. 32 (1976), fasc. 11, pag. 492-495
d23068; d23077; d24048; d21821; d31160
l' a. ricorda che nel caso di cessione di azienda l' esattore puo' procedere al pignoramento dei beni mobili e delle merci ad esse relativi per il recupero dell' irpef, dell' irpeg e dell' ilor nonche' relative soprattasse, pene pecuniarie ed interessi dovuti per l' anno o l' esercizio della cessione e per quello anteriore da tutti i precedenti titolari quando alla formazione degli imponibili nei loro confronti hanno concorso redditi derivanti dall' azienda ceduta. oltre al caso del cessionario vero e proprio di azienda e di conseguente responsabilita' assoluta e' prevista l' ipotesi di cessionario presunto, cioe' di colui che esplica la stessa attivita' commerciale nei medesimi locali o in parte di essi gia' esercitata da altri, con conseguente responsabilita' presunta. l' a. osserva che non l' identita' dei locali, ma la continuazione della stessa azienda sia pure in diverso locale fa sorgere tale responsabilita', la cui presunzione ammette peraltro la prova contraria. pur rilevando il fondamento logico della distinzione, l' a. precisa che di fronte all' obbligo del pagamento dell' imposta e' identica la situazione giuridica del cessionario reale e di quello presunto. secondo l' a. la legge, laddove afferma la responsabilita' del cessionario in ordine al recupero dell' imposta dovuta dai precedenti titolari, intende riferirsi genericamente ai soggetti che nell' anno della cessione ed in quello precedente abbiano avuto la titolarita' dell' azienda quali imprenditori, cioe' ai soggetti che in tali periodi abbiano gestito in proprio, a qualsiasi titolo, l' azienda.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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