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| IDG771000102 | |
| 77.10.00102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bortoluzzi giorgio
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| riscossione. imposte dirette
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| art. 66 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
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| Nuova riv. trib., an. 32 (1976), fasc. 11, pag. 492-495
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| d23068; d23077; d24048; d21821; d31160
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| l' a. ricorda che nel caso di cessione di azienda l' esattore puo'
procedere al pignoramento dei beni mobili e delle merci ad esse
relativi per il recupero dell' irpef, dell' irpeg e dell' ilor
nonche' relative soprattasse, pene pecuniarie ed interessi dovuti per
l' anno o l' esercizio della cessione e per quello anteriore da tutti
i precedenti titolari quando alla formazione degli imponibili nei
loro confronti hanno concorso redditi derivanti dall' azienda ceduta.
oltre al caso del cessionario vero e proprio di azienda e di
conseguente responsabilita' assoluta e' prevista l' ipotesi di
cessionario presunto, cioe' di colui che esplica la stessa attivita'
commerciale nei medesimi locali o in parte di essi gia' esercitata da
altri, con conseguente responsabilita' presunta. l' a. osserva che
non l' identita' dei locali, ma la continuazione della stessa azienda
sia pure in diverso locale fa sorgere tale responsabilita', la cui
presunzione ammette peraltro la prova contraria. pur rilevando il
fondamento logico della distinzione, l' a. precisa che di fronte all'
obbligo del pagamento dell' imposta e' identica la situazione
giuridica del cessionario reale e di quello presunto. secondo l' a.
la legge, laddove afferma la responsabilita' del cessionario in
ordine al recupero dell' imposta dovuta dai precedenti titolari,
intende riferirsi genericamente ai soggetti che nell' anno della
cessione ed in quello precedente abbiano avuto la titolarita' dell'
azienda quali imprenditori, cioe' ai soggetti che in tali periodi
abbiano gestito in proprio, a qualsiasi titolo, l' azienda.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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