| l' a. ricorda che il nuovo regime patrimoniale della famiglia
prevede, in luogo del soppresso istituto della dote, la comunione
legale, vigente in assenza di particolari convenzioni matrimoniali,
necessarie per escluderla. precisato quali beni fanno parte della
comunione legale e quali altri istituti possono disciplinare, in
virtu' delle suddette convenzioni, i rapporti patrimoniali dei
coniugi (patrimonio familiare, separazione dei beni, comunione
convenzionale), l' a. illustra la normativa di transizione prevista
in materia. circa le aziende gestite da entrambi i coniugi, ma
appartenenti ad uno di essi anteriormente al matrimonio, l' a.
ritiene che il legislatore abbia inteso ricomprendere l' azienda
nella sua totalita' nella comunione, stabilendo pero' che il coniuge
cui l' azienda apparteneva rimanga proprietario delle attivita'
iniziali, con diritti sopiti fino allo scioglimento della comunione.
secondo l' a. ai fini dell' ilor entrambi i coniugi hanno diritto
alle detrazioni. circa i problemi tecnici relativi agli acquisti, l'
a. auspica un intervento del legislatore inteso a stabilire che nel
caso di acquisto di immobile con l' intervento di uno solo dei
coniugi (che peraltro, essendo in regime di comunione legale, ne
diventano comproprietari) il coniuge intervenuto all' atto di
acquisto ed, eventualmente il notaio rogante, abbiano l' onere di
trascrivere anche a favore dell' altro coniuge acquirente.
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